NOR11213 – Istituzione della posta elettronica certificata per le società commerciali.

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Roma, 26 Ottobre 2011

NOR11213
SM

Oggetto: istituzione della posta elettronica certificata per le società commerciali.

Entro il prossimo 29 Novembre, tutte le imprese costituite in forma societaria ed iscritte al registro delle imprese alla data del 29 Novembre 2008, devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (cd. P.E.C.), da comunicare entro la medesima data al Registro delle imprese; quelle iscritte a partire da questa data, invece, sono già tenute a specificare la P.E.C. nella domanda di iscrizione al predetto registro, secondo quanto previsto dall’art. 16, commi 6 e ss del Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (convertito in Legge n. 2 del 28/1/2009).

La P.E.C è una casella di posta elettronica alla quale sono state aggiunte delle caratteristiche di legalità, che garantiscono la certezza della spedizione e della consegna della e-mail. In particolare, il messaggio spedito tramite P.E.C equivale alla notifica a mezzo posta, precisamente ad una raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 48 del D.lgvo 82 del 7 Marzo 2005 – cd. codice dell’amministrazione digitale).
Questa efficacia si realizza:
– dalla parte del mittente, con l’invio del messaggio al proprio gestore, comprovato dalla ricevuta di accettazione speditagli da quest’ultimo;
– dalla parte del destinatario, con il ricevimento del messaggio comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna mandata dal gestore della PEC, che equivale all’avviso di ricevimento postale.

Per richiedere la P.E.C. occorre rivolgersi ad uno dei gestori autorizzati, il cui elenco è disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori .

La pubblicazione della PEC nel Registro delle Imprese avviene mediante una procedura informatica (“comunicazione unica” – “comunicazione starweb”), esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. La violazione dell’obbligo (che sussiste anche in caso di pubblicazione successiva al 29.11. p.v, da parte di un’impresa che era tenuta a provvedervi entro questa scadenza) è sanzionata dall’art. 2630 del codice civile (omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi), con un importo da 206 a 2065 €uro.

Cordiali saluti.

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NOR11213