

Roma, 13 Ottobre 2011
NOR11206
SM
Oggetto: Prevenzione incendi. Nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 n. 221, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, intitolato “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”, in vigore dallo scorso 7 Ottobre. Scopo di questo regolamento è la semplificazione delle procedure autorizzative in materia, che vengono raccordate con i nuovi strumenti amministrativi quali la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
L’attuazione della nuova disciplina e le modalità di presentazione e documentazione delle istanze di autorizzazione, viene demandata dal Regolamento ad un futuro decreto del Ministero dell’Interno, in attesa del quale l’art. 11 ha comunque previsto che continuino ad applicarsi le disposizioni del D.M. 4 maggio 1998, attualmente vigente.
Tra gli aspetti principali del provvedimento, evidenziamo i seguenti:
– Viene operata una revisione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sino ad oggi individuate dall’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. L’allegato I distingue le attività in 3 categorie (A,B,C,) in funzione del rischio incendio, assoggettandole a procedure autorizzative ed a modalità di controllo differenziate. Tra le attività elencate al predetto allegato 1, segnaliamo quelle riportate:
a) al punto 13, lettera a), rappresentata dagli impianti di distribuzione di carburanti liquidi, nell’ambito della quale compaiono nella categoria A, i “contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc, con punto di infiammabilità superiore a 65°”;
b) al punto 53, le “officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 300 mq”
c) al punto 75, le autorimesse al coperto, con superficie complessiva superiore ai 300 mq.
– L’articolo 3 disciplina la valutazione dei progetti delle attività di cui alle categorie B e C, in caso di nuovi impianti o di modifiche di quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. I criteri per l’emissione del parere sono stati rimodulati per essere compatibili con quelli stabiliti dal Regolamento per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), mentre i titolari delle attività di cui alla categoria A non sono più tenuti a richiedere il parere di conformità sul progetto.
– L’art. 4 regolamenta i controlli finalizzati a verificare il rispetto della normativa di prevenzione incendi. Il comma 1 prevede che l’istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi sia presentata prima dell’inizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di avvio dell’attività (scia) che sostituisce l’attuale dichiarazione e le relative documentazioni. Nei commi successivi, viene poi stabilito che per le attività di cui alle categorie A e B, i controlli avvengono entro 60 giorni anche a campione o in base a programmi settoriali, mentre per le attività di cui alla categoria C (quelle più a rischio) il Comando dei VV. FF. effettua sempre il controllo entro 60 giorni. Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell’attività e chiede la rimozione degli effetti dannosi, a meno che l’interessato non provveda a conformarsi entro il termine di 45 giorni. In caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi (CPI), entro 15 giorni dall’effettuazione delle visite tecniche.
– L’art. 5 stabilisce che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, che il titolare delle attività di cui all’Allegato I è tenuto ad inviare al Comando ogni 5 anni, si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla documentazione che sarà individuata con apposito decreto del Ministero dell’Interno; contestualmente, il Comando dei vigili del fuoco dovrà rilasciare ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
– L’art. 7 stabilisce che qualora l’attività non consenta l’osservanza integrale delle disposizioni del regolamento, gli interessati possono presentare un’istanza in deroga con le modalità che verranno stabilite con il D.M. più volte citato.
– L’art. 8 prevede che per i progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività appartenenti alle categorie B e C, possono richiedere al Comando un “nulla osta di fattibilità”. Viene altresì prevista la facoltà per i titolari delle attività di richiedere visite tecniche al Comando anche durante la realizzazione dell’opera, per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi.
Le disposizioni transitorie e finali contenute nell’art. 12, prevedono che in attesa dell’adozione degli specifici decreti ministeriali, si applichino rispettivamente:
„X per le modalità di presentazione delle istanze le disposizioni del decreto del Ministero dell’Interno 4 maggio 1988 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi”
„X per i criteri di copertura dei costi relativi allo svolgimento di servizi di prevenzione incendi le disposizioni del decreto del Ministero dell’Interno 3 febbraio 2006 “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966”.
Sempre nelle disposizioni transitorie, per quanto riguarda le modalità di passaggio tra la precedente e la nuova regolamentazione è stabilito che:
• gli enti e i privati responsabili delle nuove attività che sono state introdotte nell’Allegato I (es le autorimesse coperte, con superficie superiore a 300 mq) ed esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, devono adempiere agli adempimenti prescritti entro 1 anno dalla data della sua entrata in vigore
• gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato 1 già in possesso del certificato di prevenzione incendi, devono espletare gli adempimenti di cui all’art. 5 (attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio) alla naturale scadenza dello stesso
• gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano già acquisito il parere di conformità, dovranno espletare gli adempimenti di cui all’art. 4 (presentare istanza scia).
Per gli interessati all’approfondimento della nuova disciplina, segnaliamo che al seguente link http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=5574 sono disponibili il testo del regolamento, con le due circolari esplicative del Ministero dell’Interno.
Cordiali saluti.
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