NOR11162 – Carta di qualificazione del conducente (CQC) – Aumento da 12 a 18 mesi del periodo in cui è possibile frequentare il corso periodico per il rinnovo

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Roma, 24 agosto 2011

NOR11162

MQ

Oggetto:  Carta di qualificazione del conducente (CQC) – Aumento da 12 a 18 mesi del periodo in cui è possibile frequentare il corso periodico per il rinnovo.

Accogliendo le richieste delle Associazioni di categoria, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,  con  proprio decreto 5 agosto 2011 (su G.U. N. 192 del 19.8.2011), ha stabilito che il corso di formazione periodico di 35 ore, da frequentare obbligatoriamente per avere il rinnovo della CQC (carta di qualificazione del conducente) potrà essere seguito a partire da 18 mesi prima della sua scadenza, anziché soltanto nei 12 mesi precedenti come prevedeva il DM 16 ottobre 2009.

Al riguardo si segnala che la maggior parte delle CQC per il trasporto di cose sono state rilasciate ai conducenti in possesso di patente C per documentazione (cioè su semplice richiesta, senza seguire il corso di formazione iniziale ed il superamento del relativo esame di merito) con decorrenza 10 settembre 2009 e validità sino al 9 settembre 2014.

A quella data perderanno di validità le CQC di oltre due milioni di conducenti (già munti di patente C prima del 10.09.2009), che per rinnovare le stesse dovranno seguire dei corsi di formazione di 35 ore, con un minimo di 7 ore giornaliere, presso organismi a ciò espressamente autorizzati (in proposito si fa presente che due Enti di formazione facenti capo a federazioni aderenti alla Conftrasporto sono abilitati a detta formazione periodica: l’Istituto Mario Remondini e l’Assiformat).

Con la precedente disposizione, il Ministero obbligava tutti questi conducenti a seguire il corso per il rinnovo esclusivamente nell’anno precedente al termine di validità della CQC, cioè solo dal 10 settembre 2013 e ciò avrebbe determinato, da un lato, un intasamento dei corsi, e dall’altro un’assenza dei conducenti dalle aziende (per le 5 giornate necessarie a completare il corso) concentrate nell’anno di possibilità del rinnovo.

Per tutte queste ragioni, che Conftrasporto ha evidenziato ai dirigenti del Ministero, il nuovo decreto in oggetto, “considerato che il termine di dodici mesi..può non essere adeguato a soddisfare la domanda di formazione periodica per i titolari di CQC rilasciata per documentazione”, ha “ritenuto opportuno accordare termini più ampi per l’accesso alla predetta formazione”.

Si riporta nel link sottoindicato il testo del decreto in oggetto.

Cordiali saluti

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NOR11162

Decreto Ministeriale