
DVI11136 – Divieti di circolazione per i mezzi pesanti. Conseguenze provocate dai recenti provvedimenti del T.A.R del Lazio.
13 Luglio 2011
Incidenti sulle Strade
14 Luglio 2011Roma, 14 Luglio 2011
NOR11137
Oggetto: Decreto Legge in materia di sviluppo economico. Conversione in Legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 Luglio scorso è stata pubblicata la Legge n. 106 del 12 Luglio, di conversione del Decreto n. 70/2011, meglio noto con l’espressione “Decreto Sviluppo”. L’iter di conversione del provvedimento si è svolto quasi esclusivamente davanti alla Camera dei Deputati, mentre il passaggio in Senato è stato meramente formale visto che questo consesso non ha modificato il testo licenziato dalla Camera.
Pertanto, l’iter in Senato non ha stravolto alcune disposizioni del provvedimento introdotte alla Camera, che interessano da vicino le nostre aziende:
1. Individuazione dell’autorità competente ad applicare le sanzioni per l’inosservanza dei costi minimi di esercizio.
Come già comunicatovi con la circolare Conftrasporto NOR11123 del 22 Giugno scorso, all’art. 6, comma 2, lett. f ter del Decreto Legge è stata aggiunta questa disposizione:
“al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell’art. 83 bis del decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83 bis del medesimo decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole ”dall’autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”, sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro.”
Questa modifica farà si che l’intero procedimento per l’applicazione delle sanzioni legate al mancato rispetto dei costi minimi di esercizio (quindi, sia la fase istruttoria che l’emanazione del provvedimento finale), si svolga davanti il Ministero dei Trasporti; ciò dovrebbe accorciare i tempi per l’applicazione di queste sanzioni, tenuto conto che fino ad ora il procedimento coinvolgeva diverse autorità (i Trasporti per l’istruttoria e, ad esempio, l’agenzia delle entrate per la decisione di escludere il trasgressore dai benefici fiscali per un anno). Peraltro, la modifica normativa rimanda all’emanazione di un Decreto del Ministro dei Trasporti, per fissare le modalità con cui applicare le sanzioni del comma 14, art. 83 bis; proprio per accelerare l’adozione di questo provvedimento, lo scorso 12 Luglio l’Unatras ha scritto al Sottosegretario Giachino sollecitandone l’emanazione in tempi rapidi.
2. Semplificazioni per le autorizzazioni al trasporto eccezionale.
Anche in questo caso, facciamo rinvio a quanto già detto nella circolare Conftrasporto NOR11123 del 22 Giugno scorso, dove vi abbiamo informato che il maxiemendamento ha inserito la seguente norma (art.6, comma 2, lett. d bis), in tema di autorizzazioni al trasporto eccezionale:
“Entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno 15 gg prima della data fissata per il viaggio.”
La Conftrasporto ha già avuto modo di manifestare, nelle competenti sedi, tutte le perplessità del caso verso questa disposizione dal contenuto non meglio definito e, proprio perché tale, potenzialmente idonea ad accrescere i fenomeni di illegalità nel settore. Ribadiamo che la Confederazione vigilerà affinché l’attuazione di questo principio avvenga, salvaguardando le imprese che operano nel rispetto delle norme vigenti. Confermiamo inoltre che l’approvazione alla Camera di un importante odg dell’On.le Velo, apre la strada a possibili semplificazioni, questa volta, reali in materia di rilascio delle autorizzazioni periodiche.
3. Proroghe per il SISTRI
Per quanto concerne l’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, l’art. 6, comma 2, lett. f octis, stabilisce che “al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 Maggio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all’articolo 28, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al 1 giugno 2012”.
La modifica non soddisfa nel modo più assoluto la Conftrasporto, tenuto conto che la proroga ivi stabilita si applica soltanto ai produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti; oltretutto, essa complica la tipologia degli adempimenti da svolgere, aggiungendo un ulteriore data alla tempistica dei soggetti obbligati al SISTRI, prevista dal D.M. 26 Maggio 2011 (cfr circolare Conftrasporto SIA11105 del 26 Maggio).
Occupandoci ora della parte restante del provvedimento, gli emendamenti approvati alla Camera non hanno intaccato i contenuti più importanti che erano stati inseriti nella formulazione originaria del Decreto, già descritti con la circolare NOR11102 del 20 Maggio u.s. Tra le novità più importanti introdotte alla Camera, vi segnaliamo:
– il rifinanziamento con i Fondi strutturali europei del Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art.1, commi da 271 a 279 della Legge 296/2006 (art. 2 bis del Decreto);
– le semplificazioni per la tenuta della contabilità digitale (art. 6, comma 2, lett. f quater), per cui all’interno del codice civile è stato riscritto l’art. 2215 bis, il quale prevede che gli obblighi di numerazione e vidimazione delle scritture contabili tenute in formato elettronico, sono assolti apponendo almeno una volta l’anno (anziché ogni 3 mesi, com’è stato fin’ora) la marcatura temporale e la firma digitale dell’imprenditore o altro soggetto da questi delegato.
– L’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, mediante comunicazione unica al registro delle imprese (art.6, comma 2, lett. f sexies). La norma stabilisce che per l’avvio dell’attività con i requisiti d’impresa artigiana, l’interessato presenta una dichiarazione che attesta il possesso di questi requisiti con la comunicazione unica per la nascita dell’impresa. Questa dichiarazione determina l’iscrizione nell’albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalle Leggi regionali con la decorrenza ivi prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Alle regioni spetta il compito di disciplinare le procedure per gli accertamenti e i controlli e per i provvedimenti da adottare in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per comunicare le cancellazioni e le variazioni ai soggetti interessati.
– Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento. L’art. 8 bis prevede che in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi già inserite nelle banche dati vanno cancellate entro 5 gg lavorativi dalla comunicazione dell’Istituto di credito che ha ricevuto il pagamento, il quale deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre 7 gg dall’avvenuto pagamento. Le segnalazioni già registrate, relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a 6 o di un’unica rata semestrale, vanno estinte entro il prossimo 28 Luglio (15 gg dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto sviluppo).
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


