
GOV11122 – Agevolazioni per l’autotrasporto 2011. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate sul recupero del S.S.N e sulle deduzioni forfettarie delle spese non documentate per i trasporti eseguiti dall’imprenditore.
22 Giugno 2011
COS11124 – Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Maggio 2011).
27 Giugno 2011Roma, 22 Giugno 2011
NOR11123
SM
Oggetto: Conversione in Legge del Decreto cd sviluppo. Approvazione del maxiemendamento da parte della Camera dei Deputati.
La Camera dei deputati ha approvato il maxiemendamento governativo al disegno di legge di conversione del D.L n. 70/2011 (cd decreto sviluppo) che, a questo punto, passa al Senato per la definitiva conversione in Legge. Tra le novità introdotte dal maxiemendamento che interessano più da vicino il nostro settore, segnaliamo le seguenti due disposizioni:
– All’art. 6, comma 2, lett. f ter del Decreto, viene aggiunto questo comma:
“ al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell’art. 83 bis del decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83 bis del medesimo decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole”dall’autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”, sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro.”
La modifica, in pratica, snellisce la procedura per l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 dell’art. 83 bis per il mancato rispetto dei costi minimi di esercizio, concentrando tutto il procedimento (compresa l’irrogazione della sanzione) presso il Ministero dei Trasporti; attualmente, infatti, al predetto Ministero (precisamente alla direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità) compete solamente l’istruttoria della pratica, mentre l’emanazione dei provvedimenti sanzionatori è stata riservata dal Decreto interministeriale del 16.9.2009 a tre autorità, ognuna delle quali opera per i suoi ambiti di competenza, ed in particolare: all’Agenzia delle entrate per l’esclusione dai benefici fiscali per un anno; al Ministero per lo sviluppo economico, per l’esclusione dai benefici finanziari sempre per un anno; alla Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture presso il Ministero dei Trasporti, per l’esclusione fino a 6 mesi dalle gare di appalto pubbliche.
– All’art. 6, comma 2, lett.e, viene sostituito il precedente comma introdotto nella versione originaria del Decreto, con il seguente.
“Entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno 15 gg prima della data fissata per il viaggio.”
Questo emendamento è stato presentato dall’On.le Borghesi dell’Italia dei Valori e, nella sua versione originaria, aveva una portata ancor di più dirompente tenuto conto che al posto della presentazione, da parte dell’impresa di trasporto, della prescritta richiesta di autorizzazione corredata della necessaria documentazione, si affermava che una semplice comunicazione dal contenuto non meglio precisato, era sufficiente per legittimare l’impresa ad effettuare il trasporto alla data fissata per il viaggio. Nella stesura dei provvedimenti attuativi, la Conftrasporto si batterà affinché l’attuazione di questa disposizione avvenga salvaguardando le imprese che svolgono professionalmente un trasporto così delicato per la sicurezza della circolazione, com’è quello eccezionale. Sempre in materia di trasporti eccezionali, segnaliamo che la Camera ha altresì accolto un o.d.g dell’On.le Velo (o.d.g n. 9/4357 – A/6), che impegna il Governo ad introdurre una serie di semplificazioni soprattutto per le autorizzazioni di tipo periodico. Anche in questo caso la Conftrasporto seguirà l’evolversi della situazione, con l’obiettivo di tutelare le imprese del settore che agiscono nel rispetto delle regole.
Cordiali saluti.
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