NOR11051 – Normativa autotrasporto. Evidenziazione del costo del gasolio in fattura. Onere per i contratti non stipulati in forma scritta.

Relazioni internazionali – I.R.U.

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Roma, 9 marzo 2011

NOR11051
MQ

Oggetto: Normativa autotrasporto. Evidenziazione del costo del gasolio in fattura. Onere per i contratti non stipulati in forma scritta.

Com’è noto, la recente legge 26 febbraio 2011, n. 10 (di conversione del cd. mille proroghe – cfr. circolare NOR11046 del 28 febbraio scorso) ha apportato una specifica modifica all’articolo 83-bis della legge 133/2008, stabilendo che non è più sanzionabile il vettore che non evidenzia in fattura il costo del gasolio, nel caso di un trasporto effettuato sulla base di un contratto di trasporto non scritto, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 286/2005 (per i contratti scritti, invece, detta evidenziazione era già stata soppressa con la modifica dell’aprile 2009 – cfr. circolare NOR09087 del 9 aprile 2009).

Detta modifica ha creato alcuni dubbi sulla vigenza di tale obbligo, previsto dal comma 6 dello stesso articolo 83-bis, ancorché non sanzionabile, e sulla possibilità di utilizzare fatture prive dell’evidenziazione del gasolio in fattura per la speciale procedura di recupero delle differenze tariffarie, prevista nei commi 8 e 9 dello stesso articolo.

Su tale questione, la scrivente ha sottoposto uno specifico quesito al proprio studio legale, ricavandone il parere che per estratto si riporta in calce alla presente, secondo il quale è cambiata la natura della disposizione, da obbligo amministrativo (sanzionato) ad onere per l’utilizzo della speciale procedura di decreto ingiuntivo, oltretutto esecutivo, per il recupero delle differenze tariffarie.

Si riporta, in calce alla presente, un estratto di tale parere.

Cordiali saluti

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“Con la recente approvazione da parte delle Camere della Legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe (legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del D.L. 225/201), si è dato corso all’abrogazione parziale del comma 14 dell’art. 83 -bis della l. 133/2008 (che disciplina il regime sanzionatorio per le infrazioni al regime dei costi minimi fissato in quell’articolo) nella parte in cui include tra le condotte sanzionabili anche la violazione della disposizione del precedente comma 6 ovvero di quella che prescrive l’obbligo d’evidenziazione in fattura del costo carburante nell’ipotesi in cui il contratto di trasporto non sia scritto.

A mio parere, tale passaggio normativo non ha privato di rilevanza giuridica l’adempimento di cui sopra (altrimenti non si spiegherebbe la sua sopravvivenza) ma ne ha trasformato semmai la natura da obbligo (amministrativamente sanzionato) ad onere, nella misura in cui l’autotrasportatore, ove volesse procedere in via monitoria al recupero del credito della differenza tariffaria sui costi di sicurezza (seguendo la procedura disegnata dal comma 9), deve continuare ad allegare al ricorso, tra gli altri documenti, le fatture emesse per i trasporti effettuati, nelle quali va previamente evidenziato il costo carburante in modo da consentire al giudice di verificare la legittimità e la correttezza formale dei calcoli con i quali è stato quantificato il preteso credito da ingiungere.

Mancando tale evidenziazione, ritengo che sia preclusa al vettore la facoltà di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo (peraltro provvisoriamente esecutivo), restando come unica possibilità quella di procedere secondo le forme del nuovo procedimento sommario di cognizione (ex art. 702-bis  e ss. c.p.c.) oppure ricorrendo all’ordinario giudizio civile da introdurre con citazione (ex art. 163 e ss. c.p.c.).”

Avv. Ivan Di Costa

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NOR11051