
LAV11045 – T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di gennaio 2011.
28 Febbraio 2011
A cosa è servito il mini-sciopero indetto dall’AIAS???
28 Febbraio 2011Roma, 28 Febbraio 2011
NOR11046
SM
Oggetto: Milleproroghe. Conversione in Legge.
Sul Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2011, è stata pubblicata la Legge n. 10 del 26 Febbraio u.s, di conversione del Decreto Legge n. 225/2010 (cd milleproroghe). E’ giunto così al termine il complicato iter parlamentare del provvedimento durante il quale, anche grazie al lavoro condotto dal Sottosegretario ai Trasporti Bartolomeo Giachino, è stato possibile introdurre una serie di disposizioni che interessano da vicino l’autotrasporto. In particolare, queste disposizioni sono contenute nei commi seguenti dell’art. 2 della Legge:
“4-decies. Previa autorizzazione dell’Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, e’ concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.”
Con questa disposizione, il Fondo di garanzia per le pmi potrà ancora utilizzarsi nel 2011 per garantire l’acquisto dei mezzi pesanti delle categorie N1 e superiori (compresi, quindi, i mezzi di massa inferiore alle 3,5 ton), ed i rimorchi di categoria O4 di massa superiore alle 10 ton.
“4-undecies. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 la parola: « 6, » e’ soppressa;
b) al comma 15 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse puo’ essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorita’ competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse».
Questo comma impatta sulla disciplina dei costi minimi di esercizio di cui all’art. 83 bis della Legge 133/2008, facendo venir meno la sanzione prevista dal comma 14 quando, sulla fattura, non sia stata evidenziata la parte del corrispettivo dovuta dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per lo svolgimento del trasporto. Inoltre, su espressa richiesta dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso comma aggiunge un periodo alla fine del comma 15 dell’art. 83 bis, affinché le sanzioni stabilite dal comma 14 della norma possano concretamente applicarsi ai trasgressori delle disposizioni sui costi minimi di esercizio. Queste sanzioni, ricordiamo, sono costituite dall’esclusione fino a 6 mesi dalle gare pubbliche di appalto per la fornitura di beni e servizi, e dall’esclusione per 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalle norme vigenti.
“4-duodecies. Per l’anno 2011, il termine di cui all’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e’ fissato al 16 giugno. Per l’anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e’ ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220”
La prima parte di questa norma sposta al 16 Giugno il termine di pagamento dei premi Inail delle imprese di autotrasporto merci per costi di terzi, fermo restando che la dichiarazione delle retribuzioni in modalità telematica andrà presentata in ogni caso entro il prossimo 16 Marzo. Il rinvio del termine permetterà di applicare gli stessi tassi di premio dello scorso anno (più bassi rispetto a quelli ordinari), utilizzando le risorse messe a disposizione dalla Legge 220/2010 (Legge di stabilità). La seconda parte della disposizione ha valenza contabile, e fa si che le risorse complessivamente a disposizione del settore ammontino a 700 milioni di €uro, per le quali saranno emanati a breve i necessari provvedimenti ministeriali attuativi.
“4-terdecies. All’articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Per l’esercizio dell’attivita’ di commercio di tutte le unita’ di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».
La norma sblocca un ostacolo alla piena operatività della disposizione in tema di restituzione dei pallets, introdotta dall’art. 1 bis della Legge 127/2010 (e tradottasi poi nel nuovo art. 11 bis del D.lgvo 286/2005), secondo la quale al termine dell’operazione di trasporto, il vettore non ha nessun obbligo di gestione e di restituzione dei pallets utilizzati.
Giova inoltre rammentare che la versione originaria del Milleproroghe aveva già previsto la proroga, per i viaggi fatti nel 2010, dell’incentivo per le autostrade del mare (cd ecobonus), per il quale dovrebbe oramai essere imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. attuativo (peraltro già commentato in bozza – vedi la circolare NOR11035 del 7.2.2011).
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


