NOR11043 – Proroga avviso comune ABI_Governo_Confederazioni imprenditoriali per la moratoria dei debiti con le banche.

INA11042 – Inail. Riduzione del tasso di premio per prevenzione, dopo i primi due anni di attività. D.M. del 3 Dicembre 2010.

18 Febbraio 2011

NOR11044 – Saggio di interesse per i ritardi nei pagamenti commerciali. Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

18 Febbraio 2011

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NOR11044 – Saggio di interesse per i ritardi nei pagamenti commerciali. Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

18 Febbraio 2011

Roma, 18 febbraio 2011

NOR11043
SM

Oggetto: Proroga avviso comune ABI/Governo/Confederazioni imprenditoriali per la moratoria dei debiti con le banche.

Lo scorso 16 Febbraio, l’ABI, il Governo e le Confederazioni imprenditoriali hanno concordato di prorogare per altri 6 mesi l’Avviso comune sottoscritto il 3 Agosto del 2009 e scaduto il 31 Gennaio di quest’anno (sul quale vedi le circolari Conftrasporto COS09161 e NOR09221, rispettivamente del 5 Agosto e del 18 Novembre 2009), con cui sono state introdotte delle misure di sostegno a favore delle piccole e medie imprese, quali:
1. la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
2. la sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente, “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
3. l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili

Della proroga in questione possono beneficiare soltanto le imprese che non hanno già fruito di questa possibilità, ai sensi del precedente avviso del 2009.

Per coloro che hanno beneficiato della sospensione ai sensi del citato avviso del 2009, il nuovo avviso prevede la possibilità di spalmare il debito rimanente su un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari ed ai 3 anni per quelli ipotecari. Per beneficiare di questa agevolazione, le imprese devono essere in bonis alla data di presentazione della domanda di allungamento e, quindi, non devono avere posizioni classificate come “sofferenze” o “partite incagliate” o “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinate da oltre 180 gg”, o infine procedure esecutive in corso. Inoltre, nel periodo in cui l’ammortamento del mutuo è rimasto in sospeso,  l’impresa deve aver pagato regolarmente gli interessi e, laddove la precedente sospensione fosse terminata, deve aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento.
In presenza di tutti i requisiti prima indicati, l’impresa può presentare in banca la richiesta di allungamento della scadenza del debito, entro 6 mesi dalla fine della sospensione concessa con l’Avviso comune dell’Agosto 2009 (per le sospensioni terminate prima del 31 Agosto 2010, ci sarà tempo fino al 30 Aprile 2011). La banca (che, per iniziare l’operazione, deve rientrare tra quelle che hanno sottoscritto il nuovo avviso comune) avvia l’iter di valutazione ed ha 40 giorni di tempo (lavorativi) per fornire una risposta al cliente; l’eventuale rifiuto all’allungamento della scadenza del debito deve essere motivato, quando il finanziamento sia assistito da particolari garanzie (tra cui rientra anche quella concessa dal Fondo di garanzia per le pmi). Per le imprese che manifestino tensioni sul fronte della liquidità, l’avviso prevede che in presenza della garanzia del Fondo di garanzia per le pmi o di interventi della Cassa depositi e prestiti a favore della banca, all’operazione di spalmatura si applichi il tasso di interesse previsto per il  finanziamento originario; diversamente, sarà la banca a decidere il tasso da applicare.

Sempre il nuovo avviso comune prevede l’impegno per le banche aderenti all’accordo, a concedere dei finanziamenti a favore delle imprese che avviino processi di rafforzamento patrimoniale; la misura, già prevista dal precedente avviso comune, è stata resa più flessibile, stabilendo che l’importo del finanziamento sia “proporzionale”, anziché un “multiplo”, al capitale effettivamente versato dai soci.

Al momento il testo dell’avviso comune non è ancora disponibile ma, tuttavia, riteniamo di fare cosa utile allegando la nota per la stampa predisposta dall’ABI.

Cordiali saluti.

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NOR11043

Nota ABI