
SPE11041 – Accordo A.D.R. per il trasporto su strada di merci pericolose. Sottoscrizione degli accordi multilaterali M220 e M222. Recepimento dell’A.D.R.2011.
18 Febbraio 2011
NOR11043 – Proroga avviso comune ABI_Governo_Confederazioni imprenditoriali per la moratoria dei debiti con le banche.
18 Febbraio 2011Roma, 18 Febbraio 2011
INA11042
SM
Oggetto: Inail. Riduzione del tasso di premio per prevenzione, dopo i primi due anni di attività. D.M. del 3 Dicembre 2010.
Come vi avevamo già preannunciato con la nostra nota del 27 Gennaio 2011 (INA11022), sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 Febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro del 3 Dicembre 2010, il quale riordina la disciplina del cd. bonus malus: si tratta della riduzione del tasso medio di tariffa del premio, prevista per le imprese in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, le quali, trascorsi i primi due anni di attività, abbiano effettuato degli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalle norme vigenti.
Il provvedimento riscrive le percentuali di riduzione in funzione del numero di lavoratori annui, prevedendo sei fasce in luogo delle precedenti due, secondo la seguente tabella:
| Lavoratori anno | Riduzione del premio |
| Fino a 10 | 30% |
| Da 11 a 50 | 23% |
| Da 51 a 100 | 18% |
| Da 101 a 200 | 15% |
| Da 201 a 500 | 12% |
| Oltre 500 | 7% |
A pena d’inammissibilità, le imprese interessate che abbiano effettuato interventi di questo tipo nell’anno precedente, devono presentare una specifica istanza alla competente sede territoriale dell’Inail, entro e non oltre il 28 Febbraio (29 Febbraio in caso di anno bisestile); questa scadenza è già in vigore da quest’anno, con la conseguenza che per gli interventi effettuati nel 2010 i soggetti interessati dovranno attivarsi entro questa data. Per coloro che abbiano già presentato richiesta all’Inail prima della pubblicazione in G.U del decreto in commento, la nota del 24 Gennaio u.s (commentata con la circolare Conftrasporto citata all’inizio) ha chiarito che sarà lo stesso Istituto ad applicare in automatico le nuove percentuali di riduzione.
Entro 120 gg dalla data della domanda, l’Inail comunicherà all’impresa la decisione se accogliere o meno l’istanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La riduzione eventualmente riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda, ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Il testo del d.m. è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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