
Traforo del Frejus. Riapertura al transito di veicoli che trasportano merci pericolose
14 Novembre 2005
Raccontiamo la verit?
15 Novembre 2005Sulla Gazzetta Ufficiale n.220 del 21 Settembre 2005 è stato pubblicato il Decreto Legge 21.9.2005, n.184 (in vigore dal 22 settembre 2005), con il quale il Governo, intervenendo in materia di patente a punti, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la restituzione dei punti da parte di quei proprietari di automezzi che, in presenza di una contestazione differita di una violazione del c.d.s, non hanno comunicato le generalità ed il numero della patente del conducente. Tale sottrazione era stata prevista all’interno del comma 2, art.126 bis c.d.s, ma, nel Gennaio del 2005, è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n° 27.
Prima di approfondire i contenuti del Decreto Legge, occorre ricordare che per le infrazioni al c.d.s contestate in via differita, commesse con veicoli intestati a società di persone o di capitali, le norme vigenti non prevedono alcuna sottrazione di punteggio nei confronti di quel rappresentante legale che non comunichi (o che comunichi in maniera incompleta), all’Organo accertatore, i dati dell’autista; in questi casi, la sanzione pecuniaria che è rimasta applicabile fino all’entrata in vigore del Decreto, è stata quella prevista dall’art.180, comma 8 del c.d.s (da 357 uro a 1.433 uro).
Il Decreto Legge interviene in tema della patente a punti, occupandosi di due profili:
1) il diritto alla restituzione dei punti da parte dei proprietari dei veicoli;
2) la modifica del meccanismo sanzionatorio applicabile verso coloro che, in caso di contestazione differita della violazione, non comunichino all’Organo accertatore i dati personali e della patente del conducente.
Per quanto riguarda il primo profilo, il Decreto stabilisce che hanno diritto alla riassegnazione dei punti tutti i proprietari dei mezzi che, nel corso di questi anni, abbiano subito una decurtazione per non aver fornito, entro 30 giorni dalla contestazione differita della violazione, i dati personali e della patente del conducente. Gli unici soggetti che restano fuori dalla sanatoria, sono coloro che dopo aver subito l’azzeramento del punteggio anche a causa dell’omessa comunicazione dei dati del guidatore, hanno nuovamente sostenuto l’esame di guida.
Peraltro, i punti della patente indebitamente sottratti non saranno restituiti automaticamente, ma soltanto a seguito di un’apposita richiesta da parte dell’interessato. Tale richiesta, si badi bene, non può ancora essere presentata: occorrerà, infatti, attendere che il Ministero renda note le procedure per la rassegnazione del punteggio, il ché dovrà avvenire con un apposito Decreto interministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge.
In merito al secondo profilo, il Decreto ha:
– portato a 60 giorni (dai 30 precedenti) dalla notifica del verbale di contestazione, il termine entro il quale il proprietario del mezzo, ovvero altro obbligato in solido, sono chiamati a comunicare i dati personali e della patente di colui che, al momento dell’accertamento, era alla guida;
– previsto una sanzione pecuniaria da 250 uro a 1.000 uro, nei confronti del proprietario del veicolo (o di altro obbligato in solido) che, invitato a comunicare i dati del conducente, ometta di provvedervi senza giustificato e documentato motivo. Occorre sottolineare che beneficeranno di questa sanzione anche le società di persone o di capitali i cui rappresentanti legali che, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione, non forniscano i dati personali e della patente dell’autista alla guida del veicolo intestato alle medesime società; pertanto, in questi casi non troverà più applicazione la più elevata sanzione pecuniaria dell’art.180, comma 8 c.d.s.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


