
Divieto di circolazione in Austria durante il periodo invernale
27 Ottobre 2004
Conftrasporto dichiara lo Stato di agitazione della categoria
2 Novembre 2004Deliberati dalla regione Lombardia provvedimenti per il contenimento dell’inquinamento atmosferico
Nella seduta del 22/10/2004 La Giunta Regionale della Lombardia ha deliberato una serie di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, diretti a limitare il traffico veicolare inquinante.
In particolare:
– Nelle zone critiche di Milano-Como-Sempione, Bergamo e Brescia
E’ vietata la circolazione dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dal luned? al venerd? (salvo i giorni festivi infrasettimanali) nel periodo dall’8 novembre al 17 dicembre 2004 e dal 10 gennaio al 28 febbraio 2005.
– Sono esclusi dal blocco i mezzi elettrici, quelli a metano e gpl, nonch? quelli a benzina dotati di catalizzatore e diesel omologati ai sensi delle direttive CEE 91/441, 91/542 e 93/59.
– Il divieto non si applica alle autostrade, alle strade statali e provinciali nonch? ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
– Il divieto non si applica altres? ad alcuni servizi essenziali quali la distribuzione di carburanti e combustibili, raccolta dei rifiuti, distribuzione di farmaci, alimentari deperibili, ecc.
– Il divieto non si applica agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori (quindi ai titolari di Autorizzazione Generale ex D.M. 75/2000.
– Il blocco totale per tutti i veicoli dalle ore 08.00 alle ore 22.00 nelle domeniche:
21 novembre 2004
23 gennaio 2005
20 febbraio 2005
Una quarta domenica di blocco potr? esser decisa nel caso in cui perdurassero situazioni metereologiche tali da favorire l’accumulo degli inquinanti.
– Sono esclusi dal blocco i mezzi elettrici, quelli a metano e gpl, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva CEE 91/441, e successive direttive.
– Il divieto non si applica alle autostrade, alle strade statali e provinciali nonch? ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


