
Costi e divieti mettono al palo il trasporto
25 Ottobre 2004
Limitazione del traffico nella zona critica Milano-Como-Sempione – Bergamo e Brescia
29 Ottobre 2004Anticipo alle ore 20 dell’inizio del divieto di transito notturno sull’autostrada A 12.
Vi informiamo che in data odierna, il Consolato Generale d’Italia di Innsbruck ci ha ufficialmente informato che, a partire dal prossimo 1 Novembre e fino al 30 Aprile di ogni anno, l’inizio del divieto notturno di circolazione sull’autostrada A12, nella vallata dell’Inn, subir? un anticipo di due ore; pertanto tale divieto (che, ricordiamo, si applica nei confronti degli automezzi di massa complessiva superiore alle 7,5 ton.), inizier? alle ore 20 per concludersi alle 5 del mattino successivo.
Di seguito, riportiamo il testo della comunicazione ricevuta dal Consolato italiano.
“Con Ordinanza del Governatore del Tirolo, di imminente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale regionale, ? stata disposta, con decorrenza dal 1 Novembre prossimo e fino al 30 Aprile di ogni anno, una nuova regolamentazione del divieto di transito per i mezzi pesanti sulla autostrada A12 della vallata dell’Inn.
L’ordinanza si richiama agli articoli 10,11,14 della legge federale austriaca sulla protezione delle immissioni nocive nell’aria (IG-L) nr.115/1997, da ultimo modificata con legge nr.34/2003, ed alla dichiarazione di area di risanamento ambientale decretata per il tratto di autostrada A12 tra il Km 20,359 (Comune di Kundl) ed il Km 66,780 (nel Comune di Ampass).
L’Ordinanza conferma all’art. 3 il gi? esistente divieto di transito notturno nel predetto tratto autostradale nei giorni lavorativi tra le ore 22 e le ore 5 del mattino, nonch? nei giorni festivi tra le ore 23 e le 5 del mattino, ai camion, camion con rimorchio ed agli autoarticolati con portata massima superiore a 7,5 ton (nei giorni festivi vige peraltro il divieto di transito per le 24 ore).
Nel periodo invernale, e cio? tra il 1 Novembre ed il 30 Aprile, l’Ordinanza introduce un pi? lungo divieto di transito notturno, a partire dalle ore 20 e fino alle 5 del mattino, sempre per i mezzi di cui sopra.
L’Ordinanza ? immediatamente esecutiva.
Sono esentati dal divieto, oltre alle eccezioni gi? contenute nell’art. 14, comma 2, della legge federale citata:
– i trasporti con maggior parte di prodotti alimentari facilmente deperibili con una durata di conservazione di pochi giorni, nonch? quelli esclusivamente di pubblicazioni periodiche;
– trasporti destinati all’approvvigionamento di scorte di medicinali urgenti;
– trasporti di animali vivi;
– trasporti destinati a lavori in corso d’opera sull’autostrada A12 o A13 o sulla nuova linea ferroviaria in costruzione nella vallata dell’Inn;
– trasporti per rimozione mezzi o soccorso stradale;
– trasporti dell’Esercito non procrastinabili, trasporti umanitari di riconosciute organizzazioni umanitarie e simili;
– trasporti effettuati con camion le cui emissioni di Nox non superano i 3,5 gr/Kwh (Euro 4 e 5), purch? il dato risulti da un documento al seguito, da mostrare e consegnare in occasione di eventuali controlli.“
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


