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Modifiche della legge 241/1990, in materia di procedimento amministrativo

Sulla Gazzetta Ufficiale n? 42 del 21 Febbraio 2005 ? stata pubblicata la legge n?15 dell’11 Febbraio 2005, che introduce importanti novit? in materia di procedimento amministrativo. Questa normativa ? destinata ad avere un profondo impatto nei rapporti tra cittadini ? imprese e la Pubblica amministrazione, e contiene alcune innovazioni di indubbio interesse quali:

– Contenuto della comunicazione di avvio del procedimento.
Tra le informazioni che l’Amministrazione ? chiamata a specificare, vi ? la data entro la quale il procedimento deve concludersi. Ricordiamo che, in linea generale, e fatti salvi termini diversi previsti da leggi o regolamenti, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro 30 giorni dall’inizio d’ufficio del procedimento, o, nei procedimenti ad iniziativa di parte, dal ricevimento dell’istanza.
– Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
La legge n? 15 introduce un nuovo articolo (10 bis) all’interno della legge 241/90, nel quale ? stato previsto che nei procedimenti attivati su iniziativa di parte, qualora l’amministrazione sia intenzionata ad adottare un provvedimento di rigetto, quest’ultima, prima di emettere tale provvedimento, deve comunicare al richiedente i motivi che sono alla base di detto rigetto. Ricevuta questa comunicazione, il richiedente ha dieci giorni di tempo per presentare, per iscritto, le sue osservazioni che potranno essere corredate da documenti. In questi casi, i termini per la chiusura del procedimento si interrompono, per ricominciare a decorrere dal momento in cui vengono presentate le osservazioni o, se ci? non avvenga, dalla scadenza del termine sopra citato. Qualora l’amministrazione resti ferma sulle sue posizioni, e quindi intenda confermare il proprio rifiuto ad emanare il provvedimento amministrativo richiestole, essa dovr? specificare le ragioni alla base del mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal richiedente.
– Revoca dei provvedimenti amministrativi.
L’Organo che ha emanato il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole (o altro organo previsto dalla legge) ha il potere di revocarlo in presenza di:
– sopravvenuti mutamenti nella situazione di fatto che, a suo tempo, ? stata posta alla base dell’adozione del provvedimento;
– nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

La norma prevede, inoltre, l’obbligo per l’amministrazione di indennizzare i soggetti direttamente interessati dal provvedimento di revoca.
– Annullabilit? del provvedimento.
Anche su quest’aspetto c’? un’importante novit?, rappresentata dal venir meno della possibilit? di richiedere l’annullamento dei provvedimenti amministrativi per vizi meramente formali o procedurali, a condizione che il contenuto del provvedimento sia vincolato dalla legge. Inoltre, nel caso in cui all’interessato non sia stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, il provvedimento finale non potr? essere annullato qualora l’amministrazione dimostri che, anche con la partecipazione dell’interessato, il contenuto finale non sarebbe cambiato.
– In materia di accesso ai documenti amministrativi.
Viene fissato il principio secondo il quale tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di una particolare tipologia individuata dall’art 24 legge (es documenti coperti dal segreto di Stato; procedimenti tributari; in presenza di particolari norme in materia di formazione di determinati atti amministrativi; nei procedimenti selettivi, a proposito dei documenti che contengono informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi).
Altri mutamenti, infine, hanno interessato, la Conferenza dei Servizi, per i quali si rinvia alla lettura dei nuovi artt. 14, 14 bis, ter, quater e quinquies, introdotti nella legge 241/90.
Il testo della Legge 15 datata 11 febbraio 2005 ? disponibile nell’area Modulistica del sito confederale. Per accedervi ? necessario essere Utenti registrati.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto