LAV18127 – Oggetto: Pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili. Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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Roma, 25 Maggio 2018

LAV18127
SM

Oggetto: Pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili. Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dal prossimo 1 Luglio, per i datori di lavoro entrerà in vigore l’obbligo di pagare le retribuzioni (compresi gli eventuali anticipi) tramite strumenti tracciabili, per cui da quella data non sarà più ammesso l’uso del contante per questa finalità.

L’obbligo è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (art.1, commi dal 910 al 914 della Legge 205/2017, sul quale vedi la circolare Conftrasporto NOR18004 dell’8 Gennaio u.s) che, per questa finalità, ha elencato  i seguenti strumenti: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN comunicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale, in cui il datore ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato.

In vista dell’entrata in vigore, lo scorso 22 Maggio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 4538 (disponibile anche in allegato), in risposta ad alcuni quesiti posti dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con la quale sono state fornite le seguenti delucidazioni:

  • L’obbligo in esame non include i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale, in quanto non espressamente citati dalla norma istitutiva (in particolare, dal comma 912, art. 1 della Legge di Bilancio 2018);
  • L’obbligo viene violato non solo in caso di pagamento in contanti della retribuzione ma anche laddove, nonostante l’utilizzo di strumenti tracciabili, la somma dovuta al lavoratore non sia stata realmente versata. Secondo l’INL, ciò può verificarsi in caso di revoca del bonifico o annullamento dell’assegno prima dell’incasso da parte del lavoratore, trattandosi di fatti che “evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro” tale da compromettere la finalità antielusiva della normativa. Pertanto – conclude l’Ispettorato – l’accertamento dell’infrazione comporta, per il controllore, la necessità di verificare se il pagamento, benché eseguito con strumenti tracciabili, sia andato a buon fine;
  • Quanto alle sanzioni previste per l’inadempimento di queste disposizioni, il comma 913 prevede per il datore una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 5.000 €. Tuttavia, la nota richiama l’art.16 della Legge 689/1981, per cui l’importo da pagare in misura ridotta ammonterà a 1.667 € (ovvero 1/3 del massimo); la sanzione non è diffidabile (circostanza, questa, che impedisce l’applicazione dell’importo minimo di 1.000 €). In caso di mancato pagamento nei termini (60 gg dalla notifica del verbale), l’autorità competente a ricevere il rapporto è l’Ispettorato territoriale del lavoro; inoltre, contro il verbale è ammesso ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato, entro 30 gg dalla notifica.

Cordiali saluti.

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LAV18127

Nota INL 22 maggio 18