Tir al Brennero, Conftrasporto: “bene il disappunto di Delrio sull’ipotesi contingentamento”
14 Febbraio 2018
INP18052 – Oggetto: Inps. Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo
14 Febbraio 2018Roma, 14 Febbraio 2018
LAV18051
SM
Oggetto: Lavoro. Certificazione dei contratti da parte di Enti bilaterali.
Con la circolare n. 4 del 12 Febbraio u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affrontato la tematica della certificazione dei contratti di lavoro da parte degli Enti bilaterali.
A questo proposito, l’INL ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2, lett.h del d.lgs 276/2003, gli Enti bilaterali abilitati alla “certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva”, sono esclusivamente quelli costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Pertanto, gli Enti costituiti da organismi datoriali o sindacali non rappresentativi, in termini comparativi (definiti, nella nota INL, con l’appellativo “pseudo Enti”), non possono svolgere le attività previste dalla norma prima citata “e, men che meno, l’attività di certificazione”.
In conclusione, il personale ispettivo dell’INL è stato invitato a non tener conto dei provvedimenti certificati da questi pseudo Enti, “adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio”.
Il testo della nota dell’INL è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


