
LAV18051 – Oggetto: Lavoro. Certificazione dei contratti da parte di Enti bilaterali.
14 Febbraio 2018
NOR18053 – Oggetto: D.Lgs correttivo della riforma delle Autorità portuali. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
14 Febbraio 2018Roma, 14 Febbraio 2018
INP18052
SM
Oggetto: Inps. Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo.
Con una comunicazione pubblicata sul proprio sito internet il 12 Febbraio u.s, l’Inps ha ricordato che, dal 1 Gennaio 2018, il padre lavoratore dipendente ha diritto a quattro giorni di congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). I giorni, come precisa l’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono essere goduti anche in via non continuativa.
Inoltre, sempre dal 1 Gennaio scorso, è prevista la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.
Sono tenuti a presentare domanda per il congedo papà solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS (circolare Inps n.40 del 14 marzo 2013), mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto; in quest’ultimo caso, spetterà ai datori di lavoro comunicare all’INPS – attraverso il flusso UNIEMENS – le giornate di congedo fruite, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n.6499 del 18 aprile 2013.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla seguente pagina del sito internet dell’Inps:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51573&lang=IT
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


