LAV17055 – Oggetto: distacco transnazionale di lavoratori esteri nel quadro di un attività di cabotaggio stradale in Italia. Invio telematico del modello. Chiarimento dell’I.N.L.

La lettera del Presidente Ugg? al Ministro Delrio, pubblicata ieri da “Il Giornale”, consegnata al Commissario Europeo ai Trasporti Violeta Bulc

2 Marzo 2017

LAV17056 – Oggetto: Lavoro. Incentivi all’assunzione “occupazione sud” e “occupazione giovani”. Istruzioni dell’Inps.

2 Marzo 2017

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Roma, 2 Marzo 2017

LAV17055
SM

Oggetto: distacco transnazionale di lavoratori esteri nel quadro di un attività di cabotaggio stradale in Italia. Invio telematico del modello. Chiarimento dell’I.N.L.

Con la circolare prot. 1670 del 28 Febbraio u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto che, a partire dal 1 Marzo c.a, la comunicazione preventiva di distacco da parte delle imprese estere di autotrasporto (merci e persone) che intendano svolgere trasporti di cabotaggio nel nostro Paese, deve essere effettuata tramite la piattaforma Distacco UE predisposta dal Ministero del Lavoro e già operativa, per gli altri settori economici, dal 22 Dicembre u.s.

Di conseguenza, l’impresa distaccante deve compilare il modello UNI_CAB_UE in formato elettronico mediante accesso alla predetta piattaforma telematica, mentre non è più consentito l’invio della comunicazione cartacea tramite l’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.it, in uso fino allo scorso 28.2. Peraltro, per agevolare gli utenti nella primissima fase di applicazione di questa novità, la circolare ha previsto un periodo di tolleranza, fino al 7 Marzo p.v, durante il quale saranno ritenute valide le comunicazioni di distacco spedite a mezzo e-mail  anche se riferite a distacchi con inizio dal 1 Marzo.

Le comunicazioni già inoltrate via e-mail rimangono valide per l’intero periodo di distacco ivi specificato, fermo restando che qualora occorresse modificarle  (entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento) o annullarle (entro le ore 24 del giorno antecedente al verificarsi dell’evento), a quel punto occorrerà inviare una nuova comunicazione tramite la piattaforma Distacco UE.

La nota dell’Ispettorato, inoltre, precisa che:

  • le copie delle comunicazioni effettuate (sia tramite e-mail che con la piattaforma) devono trovarsi a bordo del veicolo, per consentire  agli organi di controllo di verificarne l’esistenza e la tempestività dell’invio (che, ricordiamo, nell’attività di cabotaggio stradale svolta in Italia da operatori esteri, deve avvenire entro le ore 24 del giorno antecedente la prima operazione).
  • in merito alla durata del distacco da indicare nella sezione 3.1.1 del modello, la “data inizio distacco” corrisponde a quella della prima operazione di cabotaggio in Italia, mentre la “data di fine distacco” coincide con l’ultima operazione di cabotaggio prima dell’uscita dal nostro Paese.

Infine, la circolare evidenzia che per poter accedere alla piattaforma, l’impresa estera distaccante deve prima munirsi delle credenziali di accesso al portale “cliclavoro”. Maggiori informazioni in merito sono disponibili alla seguente pagina internet: http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx.

Per ulteriori approfondimenti sull’adempimento, rinviamo alla lettura delle note confederali in tema (in ultimo, vedi la circolare Conftrasporto LAV16284 del 27 Dicembre 2016), nonché alla consultazione dell’apposito portale creato dal Ministero del Lavoro http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx

Il testo della nota dell’Ispettorato del Lavoro, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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LAV17055

Nota INL 28 febbraio