
NOR16240 – Oggetto: contributi agli investimenti anno 2016. Pubblicazione della guida per la presentazione delle domande.
20 Ottobre 2016
LAV16242 – Oggetto: Lavoro intermittente. Chiarimenti del Ministero del Lavoro sui presupporti per l’utilizzo.
21 Ottobre 2016Roma, 20 Ottobre 2016
LAV16241
SM
Oggetto: Lavoro accessorio. Modalità di attivazione dei voucher
Com’è noto (vedi la nota Conftrasporto LAV16229 del 10 Ottobre u.s), il decreto correttivo del jobs act (Decreto Legislativo n. 185 del 24 Settembre u.s) ha modificato la comunicazione preventiva prevista per il lavoro accessorio, alla quale è tenuto il committente (imprenditore o lavoratore autonomo); quest’ultimo, infatti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, deve comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro (con sms o posta elettronica), indicando anche il luogo e la durata della prestazione. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla diffida.
Con la circolare n.1/2016, il neo costituito Ispettorato nazionale del lavoro ha disciplinato le modalità operative della predetta comunicazione obbligatoria che, come precisato dalla nota, si aggiunge alla dichiarazione di inizio attività da mandare all’Inps.
In particolare, la comunicazione deve necessariamente contenere:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione;
La comunicazione va inviata via e mail (come già scritto, entro 60 minuti dall’inizio della prestazione) all’indirizzo di posta elettronica della competente Direzione del Lavoro (un elenco completo degli indirizzi è disponibile in allegato alla circolare dell’Ispettorato). La e-mail, priva di allegati, deve riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati; quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail .
Il testo della comunicazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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