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23 Febbraio 2015Sentenza TAR del Lazio
24 Febbraio 2015Roma, 24 febbraio 2015
LAV15070
SLM
Oggetto: Decreti legislativi attuativi della legge n. 183/2014 in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e trattamento di disoccupazione. Approvazione definitiva.
Il Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso, ha approvato in via definitiva i primi due decreti legislativi attuativi della legge n. 183/2014 (Jobs Act), in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e trattamento di disoccupazione.
Gli schemi dei decreti in oggetto, diffusi già nel dicembre scorso (cfr. circolari Conftrasporto LAV15013 e LAV15015 del 7 gennaio 2014), nonostante i pareri delle competenti commissioni delle Camere durante il passaggio parlamentare, sono stati approvati dal Governo senza sostanziali modifiche ed entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito una sintesi delle principali novità ed integrazioni rispetto alla versione originaria dei due decreti, per i cui contenuti si rimanda alle relative circolari confederali.
– Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
– Art. 1 comma 2 specifica che il decreto si applica anche ai casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, di contratti a tempo determinato e di contratti di apprendistato;
– Modifica alla nozione di ‘retribuzione’ (ai fini del pagamento di indennità e importi), che è quella utile ai fini del calcolo del Tfr;
– Se in sede di conciliazione vengono pattuite ulteriori somme per eventuali altre pendenze, esse non sono soggette al regime fiscale agevolato ma a quello ordinario;
– Il contratto di ricollocazione è trattato nel decreto sul trattamento di disoccupazione.
– Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
– La durata massima della nuova assicurazione sociale per l’impiego, Naspi, fissata a 24 mesi, dal 1° gennaio 2017 non potrà superare le 78 settimane;
– La misura della prestazione economica è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni che si ottiene attraverso un sistema di calcolo che porta l’indennità concedibile fino ad un massimo di 1300 euro con un decremento del 3% a partire dal 4° mese di fruizione.
Per l’anno 2015, qualora la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili, l’indennità spettante sarà determinata in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Qualora la retribuzione mensile fosse superiore a 1195 euro, al 75% di deve aggiungere un importo parti al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo maggiore. In ogni caso tale prestazione non potrà superare i 1300 euro. La fruizione di predetta prestazione è condizionata alla effettiva partecipazione da parte del beneficiario ad iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale.
– Riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative viene istituita un’ulteriore indennità mensile di disoccupazione (DIS COLL) per i collaboratori con o senza progetto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2015 e che possano far vale un mese di contribuzione nel 2015 e tre mesi nel 2014;
– Dopo aver fruito della Naspi per l’intera durata, a coloro che risultano ancora senza occupazione e in situazione economica di bisogno, può essere riconosciuto un ulteriore assegno di disoccupazione (ASDI) massimo per sei mesi;
– È stato disciplinato il contratto di ricollocazione, applicabile a tutti i soggetti in stato di disoccupazione a norma dell’art 1, co. 2, lett. c), del dlgs 21 aprile 2000 n. 181.
Al soggetto interessato viene riconosciuta una ‘dote individuale di ricollocazione’ spendibile presso i soggetti accreditati al fine di trovare una stabile occupazione.
Tale soggetto deve rendersi disponibile per le iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione predisposte dall’agenzia accreditata.
Cordiali Saluti
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