
LA CRISI ALIMENTA I FENOMENI CRIMINALI
26 Gennaio 2015MONDAY OUTLOOK 26/01/2015
27 Gennaio 2015Roma, 27 gennaio 2015
LAV15038
SM
Oggetto: Lavoro. Invio del prospetto informativo disabili entro il 31 Gennaio 2015.
Entro il 31 Gennaio p.v, le imprese con almeno 15 dipendenti devono procedere all’invio telematico del prospetto informativo disabili con la situazione occupazionale dell’azienda al 31.12.2014, per le finalità previste dalla Legge 68/1999 a proposito dell’obbligo di assumere soggetti affetti da disabilità. Il prospetto evidenzia il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva per i disabili, gli eventuali posti di lavoro e le mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori.
Dall’inoltro del prospetto sono esentate le imprese che, rispetto all’ultimo invio, non hanno registrato cambiamenti della situazione occupazionale, tali da incidere sull’obbligo o sul calcolo della quota di riserva.
Ricordiamo che:
– nella determinazione della base occupazionale che fa scattare l’obbligo in esame, le imprese di autotrasporto non devono tener conto del personale viaggiante (art.5, comma 2 della Legge 68/1999).
– a norma dell’art.3, comma 1 della citata Legge 68/1999, l’obbligo in esame scatta per le imprese con almeno 15 dipendenti, secondo le modalità di seguito riportate:
| NUMERO DIPENDENTI ESCLUSO IL PERSONALE VIAGGIANTE | OBBLIGO DI ASSUNZIONE |
| Fino a 14 dipendenti | NON SUSSISTE OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI |
| Da 15 a 35 dipendenti | OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 1 LAVORATORE DISABILE |
| Da 36 a 50 dipendenti | OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 2 LAVORATORI DISABILI |
| Oltre i 50 dipendenti | OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO IL 7% DI LAVORATORI DISABILI |
Per l’invio telematico del prospetto informativo è necessario dapprima accreditarsi, con le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma ove ha sede l’impresa. L’invio telematico deve essere effettuato, utilizzando la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici individuati dai predetti enti; i servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, con impressa la data e l’ora di ricezione, la quale fa fede – salvo prova di falso – per documentare l’adempimento di legge. Il prospetto informativo così compilato, non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.
Il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa progressiva, come previsto dall’art. 15, comma 1, della Legge 68/1999: si tratta della sanzione di € 635,11, aumentata di una maggiorazione di € 30,76 per ogni giorno di ritardo. La mancata assunzione del disabile, trascorsi 60 giorni da quando è diventata obbligatoria, comporta per il datore di lavoro una sanzione pari a 62,77 € per ogni giorno di ritardo.
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito internet del Ministero del Lavoro, al seguente link:
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx
Cordiali saluti
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