NOR13053 – Nuovo sistema di targatura dei rimorchi. Circolare del Ministero dei Trasporti.

27 Febbraio 2013

TRI13055 – Annotazioni nel CUD. Comunicato stampa Agenzia delle Entrate

27 Febbraio 2013

NOR13053 – Nuovo sistema di targatura dei rimorchi. Circolare del Ministero dei Trasporti.

27 Febbraio 2013

TRI13055 – Annotazioni nel CUD. Comunicato stampa Agenzia delle Entrate

27 Febbraio 2013

Roma, 27 Febbraio 2013

LAV13054
SM

Oggetto: incentivi alle assunzioni

A seguito dell’entrata in vigore, con l’anno 2013, degli istituti introdotti con la legge n. 92/2012 in tema di ammortizzatori sociali e delle ulteriori modifiche legislative intervenute successivamente (“decreto sviluppo” e “legge di stabilità”), appare utile ricordare i principali incentivi alle assunzioni allo stato attuale vigenti.
Prima di entrare nel merito delle singole agevolazioni, ricordiamo che l’articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006 ha introdotto un principio generale del nostro ordinamento, subordinando la possibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi al possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva.
Inoltre, la riforma del mercato del lavoro ha introdotto principi generali ulteriori, per assicurare una disciplina omogenea delle condizioni di fruizione degli incentivi, chiarendo che:
• gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
• gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• gli incentivi non spettano se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
• gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Benefici ex l. 223/1991- Assunzioni dalle liste di mobilità indennizzata
Si tratta di una misura ad esaurimento dal momento che, con la piena operatività della riforma degli ammortizzatori sociali, verrà meno l’istituto della mobilità (2017).
Alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016 l’incentivo si applica per la durata comunque prevista dalle disposizioni abrogate.
I benefici previsti riguardano le assunzioni:
• a tempo indeterminato: è prevista la contribuzione ridotta (pari a quella degli apprendisti, ossia al 10%) ed un incentivo economico (50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato);
• a termine (fino a 12 mesi): è prevista la contribuzione ridotta (pari a quella degli apprendisti, ossia al 10%);
• in apprendistato: è possibile stipulare il contratto – e fruire dei relativi benefici economici e normativi – al di fuori dei limiti di età.

Benefici ex l. 223/1991- Assunzioni dalle liste della c.d. piccola mobilità
I benefici contributivi previsti per la mobilità erano stati estesi ai lavoratori iscritti alle liste della c.d. piccola mobilità, quella cioè non indennizzata. Tali incentivi rimangono attualmente applicabili alle assunzioni,  proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012; l’applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate per gli anni successivi è subordinata alle eventuali proroghe legislative delle relative disposizioni.
Per quanto riguarda il 2013, il Ministero ha reso noto che verranno destinati per tali misure circa 20 milioni di euro. Si resta dunque in attesa dei provvedimenti di stanziamento delle risorse necessarie e di individuazione dei termini di fruizione dell’incentivo.

Benefici ex l. n. 407/1990: lavoratori sospesi o disoccupati da 24 mesi
L’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori sospesi o disoccupati da 24 mesi è incentivata tramite la concessione di uno sgravio contributivo (pari al 50% e al 100% in determinati territori).
La legge n. 92/2012 è intervenuta su una delle condizioni ostative del beneficio, prevedendo che esso non spetta quando l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi (non più, quindi, da qualunque genere di licenziamento).

Benefici ex d.l. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993: lavoratori sospesi da 3 mesi
L’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell’intervento, non ha subito cambiamenti. Spetta, quindi, sia un contributo mensile (50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato), sia la contribuzione ridotta (pari a quella degli apprendisti, ossia al10%).

Nuovi incentivi introdotti dalla Legge n. 92/2012 – donne disoccupate e over 50
Riguardano “over 50” disoccupati da almeno 12 mesi e donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni specifiche ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’assunzione può avvenire a tempo indeterminato o a termine e determina una riduzione contributiva del 50%.

Cordiali saluti

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LAV13054