
NOR12246 – Attività di spedizioniere. Soppressione dell’elenco autorizzato e della licenza di pubblica sicurezza. Articoli 14 e 20 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147. Circolare MISE n. 3656 del 12 settembre 2012.
17 Settembre 2012
NOR12248 – Terremoto Emilia. Estensione provvedimenti ai comuni di Ferrara e Mantova.
18 Settembre 2012Roma 17 Settembre 2012
LAV12247
SM
Oggetto: Chiarimenti del Ministero del Lavoro, sull’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto LAV12181 del 18 Giugno scorso per informarvi che il Ministero del Lavoro, a seguito dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti, è tornato ad occuparsi delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro individuate dall’Allegato VII del d.lgs. 81/08, diramando la circolare del 13 agosto 2012, n. 23
Si riportano, di seguito, i principali aspetti ivi contenuti.
– Richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali
Il datore di lavoro può presentare una richiesta cumulativa per più attrezzature aventi scadenze diverse, indicando, per ciascuna di esse, la data effettiva di richiesta (ad esempio, 30 giorni prima della scadenza). L’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa, l’impegno scritto ad effettuare la verifica periodica direttamente o mediante intervento di Soggetto abilitato indicato, nei 30 gg successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.
– Attrezzature noleggiate senza operatore o concesse in uso
In tal caso, la richiesta di verifica periodica può essere effettuata direttamente dal noleggiatore o dal concedente in uso.
La circolare interviene poi per chiarire alcuni casi di attrezzature escluse dall’obbligo di verifica, tra le quali figurano:
– ponti sollevatori per veicoli, in quanto non corrispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento ai sensi della norma UNI-ISO 4306-1;
– carrelli commissionatori con posto di guida elevabile, destinati ad operazioni di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature, in quanto non si configurano come ponti mobili sviluppabili.
– Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività
La nota chiarisce che la periodicità non è interrotta da periodi di inattività; pertanto le attrezzature, anche se ferme, qualora scadano i termini devono obbligatoriamente essere sottoposte a verifica periodica prima del loro utilizzo.
– Spostamento delle attrezzature di lavoro
Lo spostamento delle attrezzature di cui è stata chiesta la verifica, deve essere comunicato dal datore di lavoro al soggetto titolare della funzione presso il quale è stata inoltrata la richiesta; contestualmente, dovrà essere inviata una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si utilizzerà l’attrezzatura,
Infine, la circolare si occupa del raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.4.2011 in materia di verifiche periodiche, affermando che per le attrezzature di lavoro marcate CE già in servizio alla data di entrata in vigore del predetto D.M. (quindi dal 24 Maggio scorso), decorsi i termini dalla data di messa in servizio, il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica periodica all’ INAIL, che vi provvederà secondo le modalità previste dal citato D.M. 11.4.2011.
Il testo della nota del Ministero del Lavoro è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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