

Roma, 27 Febbraio 2012
LAV12056
SM
Oggetto: chiarimenti del Ministero del Lavoro su alcune semplificazioni introdotte dal D.L. n.5/2012.
Com’è noto, il Decreto Legge n. 5 in materia di semplificazioni (d’ora in poi Decreto, commentato con la circolare Conftrasporto NOR12047 del 16 Febbraio) ha introdotto alcune semplificazioni in materia di lavoro, tra cui quelle relative:
– al libro unico del lavoro (art.19);
– alla responsabilità solidale negli appalti (art.21).
Con la circolare prot. 37 del 16 Febbraio il Ministero del Lavoro si è occupato di questi argomenti. In particolare:
– per quanto concerne il libro unico del lavoro, il Decreto è intervenuto sulla normativa istitutiva (art. 39 del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge 133/2008), precisando le nozioni di omessa ed infedele registrazione. La prima violazione deve contestarsi rispetto al complesso delle registrazioni omesse, e non per ogni singola registrazione mancante, mentre l’infedeltà sussiste quando, sul libro unico, vengano riportati dei dati quantitativamente o qualitativamente diversi rispetto alla prestazione effettivamente resa o alle somme erogate in concreto. Pertanto, l’omissione comporta l’applicazione di una sola sanzione per ciascun mese di riferimento, tenuto conto del numero di lavoratori interessati (da euro 150 a euro 1500 fino a 10 lavoratori; da euro 500 a euro 3000 oltre 10 lavoratori), dovendosi quindi prescindere dal numero di infrazioni riscontrato nel libro unico (quindi, se le omissioni hanno riguardato 4 lavoratori per tre mensilità, la sanzione è pari a 450 € -quindi 150 € x 3 mesi). L’infedele registrazione, invece, si applica ai cd “fuori busta”, o quando si indichi un numero di ore lavorate diverso da quello effettivo; viceversa, non si applica nessuna sanzione se l’orario effettivamente svolto dal lavoratore o le somme da questi percepite corrispondano a quanto riportato sul libro unico, anche in presenza di violazioni di legge o di contratto collettivo, ferme restando eventuali, diverse, ipotesi sanzionatorie.
– per quanto riguarda la responsabilità in solido negli appalti di opere o servizi (fino a due anni dalla cessazione dell’appalto) tra il committente, l’appaltatore ed il subappaltatore per il trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori utilizzati, essa è limitata alla quota maturata durante il periodo di esecuzione del contratto di appalto, e non si estende all’intero ammontare del TFR. Si tratta – come ha evidenziato il Ministero del Lavoro – di una novità importante, che elimina “ogni ipotesi interpretativa volta ad addebitare al responsabile in solido l’intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore dall’appaltatore/subappaltatore che, durante il periodo di svolgimento dell’appalto, abbia maturato il diritto al trattamento”. Altra novità del Decreto è quella che esclude dal meccanismo della responsabilità in solido le sanzioni civili, di cui risponde soltanto il responsabile dell’inadempimento.
Il testo della circolare è disponibile al link sotto riportato.
Cordiali saluti.
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