LAV10184 – Lavoro. Condizioni di lavoro e regime previdenziale applicabile ai lavoratori distaccati da imprese stabilite in un altro Stato comunitario. Interpello del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2010.

ASS10183 – Tavolo tecnico sui controlli committenza – autotrasporto. Prosecuzione degli incontri.

14 Ottobre 2010

Viabilità. S.S. 20 del Colle di Tenda

15 Ottobre 2010

ASS10183 – Tavolo tecnico sui controlli committenza – autotrasporto. Prosecuzione degli incontri.

14 Ottobre 2010

Viabilità. S.S. 20 del Colle di Tenda

15 Ottobre 2010

Roma, 14 ottobre 2010

LAV10184
MQ-SM

Oggetto: Lavoro. Condizioni di lavoro e regime previdenziale applicabile ai lavoratori distaccati da imprese stabilite in un altro Stato comunitario. Interpello del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2010

Si comunica che il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 33 del 12 ottobre 2010, ha risposto ai quesiti sollevati dalla scrivente, fin dallo scorso mese di maggio, sulle condizioni retributive ed il regime previdenziale applicabile ai lavoratori distaccati da Paesi comunitari, alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 72, del 25 febbraio 2000 (che attua la direttiva CE 96/71 in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizio).

Nel rinviare ad un’attenta lettura dell’interpello, si fa presente che la questione è stata da noi sollevata in considerazione dell’utilizzo sempre più diffuso tra le imprese di autotrasporto di questa forma contrattuale, sia mediante il ricorso a personale distaccato da altre imprese comunitarie di trasporto, sia sotto forma di somministrazione di lavoro da parte di agenzie comunitarie.

Al riguardo,il Ministero del Lavoro ha fornito le precisazioni che si sintetizzano come segue:

le condizioni di lavoro e retributive da riconoscere ai lavoratori distaccati sono quelle “previste dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, in materia di periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata delle ferie annuali, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, maternità, cessione temporanea di lavoratori, non discriminazione tra uomo e donna e tariffe minime salariali”. Per quanto riguarda la determinazione di queste ultime tariffe, l’interpello afferma che occorre far riferimento alla retribuzione minima del CCNL di settore;

il regime previdenziale  applicabile è invece quello previsto dalla legislazione del Paese distaccante;

– qualora risultino situazioni di costante ricorso  a prestazioni di lavoro in regime di distacco, senza garanzia di equivalente trattamento nei confronti dei lavoratori distaccati, il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa (ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 124/2004) che avrà ad oggetto il differenziale retributivo accertato. Diffida che verrà notificata sia al datore di lavoro distaccante, che all’impresa committente stabilita in Italia in quanto responsabile in solido del credito retributivo.

Il quesito Conftrasporto e l’interpello del Ministero del Lavoro sono disponibili ai link sotto elencati.

Cordiali saluti.

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LAV10184

Istanza Conftrasporto

Interpello Ministero