
GOV10086 – Modifiche al decreto legge con misure a sostegno delle attività produttive e dei consumi – Conferma della fruibilità degli incentivi per l’acquisto di nuovi rimorchi e semirimorchi
7 Maggio 2010
La settimana sindacale confederale 7 maggio 2010
7 Maggio 2010Roma, 7 maggio 2010
INT10087
MQ
Oggetto: Trasporti di cabotaggio – Entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria – Circolare DG TIS n. 1 del 5 maggio 2010 .
Si rammenta che da venerdì 14 maggio 2010 entrerà in vigore la nuova disciplina comunitaria dei trasporti di cabotaggio stradale, contenuta negli articoli 8 e 9 del Regolamento comunitario 1072 del 21 ottobre 2009 (cfr. circolare EUR09231 del 30 novembre 2009). Quanto sopra viene confermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con circolare della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità n. 1 del 5 maggio 2010, precisa che la nuova disciplina sostituirà quella nazionale, valida sino a giovedì 13, che è attualmente più restrittiva in quanto consente solo 2 servizi di cabotaggio, nell’arco dei 7 giorni successivi al trasporto internazionale di entrata (DM 3 aprile 2009 – cfr. circolare INT09090 del 15 aprile 2009). Al riguardo giova ricordare che, in forza del citato regolamento comunitario, il cabotaggio viene consentito a qualsiasi trasportatore comunitario, in possesso di Licenza Comunitaria (tranne ai bulgari ed ai rumeni, cui il divieto persiste sino al 31.12.2011) a titolo temporaneo e con l’osservanza delle seguenti condizioni:
– in primo luogo, è necessario che il vettore comunitario effettui un trasporto internazionale di entrata (a carico) in uno Stato membro, provvedendo allo scarico delle merci a destinazione in tale Stato;
– in secondo luogo, il vettore può svolgere con lo stesso veicolo (o con lo stesso autoveicolo se si tratta di complessi veicolari) fino a 3 servizi di cabotaggio nel Paese in cui è entrato e nell’arco dei 7 giorni successivi alla data dello scarico del trasporto internazionale, oppure può anche effettuare, sempre nei 7 giorni successivi a quello dello scarico, sino a 3 servizi di cabotaggio, suddividendoli in un unico servizio per Stato membro, nei 3 giorni dall’ingresso del veicolo a vuoto nel territorio di tale Stato membro di transito;
– il trasportatore deve infine avere (a bordo del mezzo e per qualsiasi controllo) la documentazione che comprovi il trasporto internazionale iniziale di entrata a carico, nonché per ogni trasporto di cabotaggio eseguito un documento dal quali risulti:
– il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
– il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
– il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
– il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci ed il luogo di consegna previsto;
– la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero dei colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
– il peso lordo o la quantità altrimenti espressa, delle merci;
– il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
Nell’esecuzione dei servizi di cabotaggio il vettore comunitario dovrà osservare (come accade già oggi) le diposizioni legislative, amministrative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospitante: in particolare quelle che riguardano le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto; i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali; il trasporto di talune categorie di merci (ad es. quelle pericolose, gli animali vivi e le derrate alimentari), i tempi di guida e i periodi di riposo, nonché le norme relative all’IVA sui servizi di trasporto.
Da ultimo, la circolare ministeriale precisa che tra la regolamentazione comunitaria del cabotaggio e quella del trasporto combinato (direttiva 92/106/CE) non c’è alcuna connessione. Per cui le tratte effettuate in Italia, da un vettore comunitario, nell’ambito di un trasporto combinato internazionale non rientrano nel regime del cabotaggio di cui al regolamento 1072/2009 e possono continuare ad essere eseguite senza alcuna condizione (previo trasporto internazionale in entrata a carico) e limitazione (3 servizi nell’arco della settimana successiva allo scarico internazionale), ma solo con l’osservanza delle distanze previste nella citata direttiva 92/106 (per tratte iniziali o finali s’intendono rispettivamente quelle, dal luogo di carico della merce al terminale ferroviario di partenza più vicino e dal terminale ferroviario di arrivo più vicino al luogo di scarico; nonché, nel trasposto via acqua o mare, dal luogo di carico della merce al traghetto d’imbarco più vicino o nel raggio massimo di 150 km., o dal porto di sbarco più vicino al luogo di scarico, purché anche questo nel raggio dei 150 km).
La circolare ministeriale è riportata nel link sottostante, unitamente ad una brochure redatta dal Ministero dei Trasporti francesi, circa l’analoga regolamentazione del cabotaggio in Francia, nella quale vengono specificate le specifiche sanzioni applicabili in caso di violazione di tale normativa. Per l’Italia si segnala che, su richiesta della scrivente Confederazione, le sanzioni per violazioni al cabotaggio stanno per essere aumentate, con l’imminente approvazione delle modifiche al codice della strada, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro, più quella accessoria del fermo del veicolo per tre mesi.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


