
NOR17021 – Oggetto: Poste. Contributo annuale per i titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali ai servizi postali.
19 Gennaio 2017
LAV17023 – Oggetto: Approvazione del modello di Certificazione Unica CU 2017
19 Gennaio 2017Roma, 19 Gennaio 2017
INP17022
SM
Oggetto: Inps. Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione. Nota dell’Istituto.
Con il messaggio n. 99 dell’11 Gennaio u.s, l’Inps ha ricordato che dal 1 Gennaio u.s sono state abrogate alcune agevolazioni legate alla disoccupazione, quali:
- l’indennità di mobilità ordinaria;
- l’iscrizione nelle liste di mobilità e gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle predette liste.
Di conseguenza, sempre dal 1 Gennaio è cessato l’obbligo di versare i seguenti contributi:
- contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art.16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
- contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91).
Le aziende che hanno avviato una procedura di licenziamento collettivo (artt. 4 e 24 della legge 223/91) ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità. Viceversa, per i licenziamenti intervenuti dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non devono più corrispondere il contributo d’ingresso alla mobilità, oramai abrogato. Le imprese che lo avessero corrisposto hanno diritto all’integrale recupero delle somme anticipate a tale titolo, da effettuarsi mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il codice “G800” (“Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”). Parallelamente, in relazione a tali licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12; al riguardo, si ricorda che qualora la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte.
Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente. Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate dopo il 31 dicembre 2016, il regime agevolato non sarà applicabile, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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