
CIR16088 – Oggetto: Codice della strada. Circolare del Ministero dell’Interno sulla nuova Legge in materia di omicidio stradale.
29 Marzo 2016
LAV16090 – Oggetto: Lavoro. Dichiarazione di non commissione illeciti ostativi al rilascio del DURC. Nuovo modello.
31 Marzo 2016Roma, 31 Marzo 2016
INP16089
SM
Oggetto: Lavoro. Istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Nota dell’Inps.
Con la circolare n. 57 del 29 marzo u.s, l’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità del 2016 (art.1, commi 178 e seguenti), per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso di quest’anno.
La misura, ricordiamo, consiste nella riduzione del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, entro un massimo di €. 3250 su base annua e per un periodo di 24 mesi dalla data di assunzione. Essa riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, in Italia o all’estero.
L’incentivo non opera nei seguenti casi:
- esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente o con una società del gruppo, nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1 Gennaio 2016);
- lavoratori già assunti in precedenza dallo stesso datore, e per i quali questi ha beneficiato dello sgravio contributivo in esame o di quello previsto dalla Legge di Stabilità del 2015 (Legge 190/2014, art.1, comma 118).
- trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di apprendistato;
- risoluzione del precedente rapporto a tempo indeterminato per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione;
- riqualificazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro autonomo, a seguito di accertamento ispettivo.
Tra i casi particolari individuati dall’Inps ed ammessi alla misura, segnaliamo invece:
- i rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato in cui il lavoratore risulti assunto da due diversi datori di lavoro, a condizione che entrambi questi rapporti abbiano avuto inizio alla stessa data;
- la cessione del contratto a tempo indeterminato ex art.1406 c.c, con passaggio del dipendente al cessionario, nonché in caso di trasferimento d’azienda (art.2112 c.c.).
La circolare regola le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e detta le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva. In particolare, poiché la misura è in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro che, nei primi tre mesi dell’anno, hanno già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo, potranno recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di Aprile e Maggio 2016. Per semplificare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è identico a quello utilizzato per l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2015: 6Y, ora denominato “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge 208/2015”.
Prima di trasmettere la denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero, i datori di lavoro che ne fossero ancora privi dovranno chiedere il rilascio del predetto codice, selezionando l’apposita opzione all’interno della funzione “Contatti” del cassetto previdenziale aziende; la sede territorialmente competente rilascerà il codice con validità 1.1.2016 – 31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro sempre attraverso il Cassetto previdenziale.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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