INP16026 – Oggetto: Lavoro. Sgravio contributivo per la contrattazione di II livello. Fruizione del beneficio contributivo.

LAV16025 – Oggetto: Lavoro. Garanzia giovani. Applicazione del regime di esenzione di cui al Regolamento U.E 651/2014.

19 Gennaio 2016

FIS16027 – Oggetto: Modelli 2016 delle dichiarazioni 770, Certificazione Unica, Iva.

19 Gennaio 2016

LAV16025 – Oggetto: Lavoro. Garanzia giovani. Applicazione del regime di esenzione di cui al Regolamento U.E 651/2014.

19 Gennaio 2016

FIS16027 – Oggetto: Modelli 2016 delle dichiarazioni 770, Certificazione Unica, Iva.

19 Gennaio 2016

Roma, 19 Gennaio 2016

INP16026
SM

Oggetto: Lavoro. Sgravio contributivo per la contrattazione di II livello. Fruizione del beneficio contributivo.

Con il messaggio n. 162 del 15 Gennaio u.s, l’Inps ha illustrato le modalità operative per la concreta fruizione dello sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, previsto dall’art. 1, commi 67 e 68 della Legge 247/2007, da parte delle imprese che sono state ammesse alla misura (la domanda doveva essere presentata in via telematica, entro il 24 Settembre 2015 – vedi la circolare Conftrasporto LAV15219 del 31 Agosto u.s).

Com’è noto, lo sgravio opera sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori (in misura pari, rispettivamente, al 25%  ed al 100% delle rispettive aliquote di contribuzione) e, per le somme corrisposte nel 2014, il limite massimo per il calcolo ammonta all’1,60% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore (vedi l’art. 2 del decreto ministeriale dell’8 Aprile 2015, commentato con la circolare Conftrasporto LAV15162 del 1 Giugno 2015) .

Nel messaggio, Inps ha premesso:

  • che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Pertanto, qualora le aziende avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
  • Per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio;
  • la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’art. 1, comma 1175 Legge 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi collettivi.

Per il recupero dell’incentivo, i datori di lavoro potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenziati in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

Contrattazione aziendale

Contrattazione territoriale

Codice

Significato

Codice

Significato

 L242

Sgr.aziendale ex DI 8.4.2015 quota a favore deL d.l

L244

Sgr. territoriale  ex DI 8.4.2015 quota a favore deL d.l

 L243

Sgr.aziendale ex DI 8.4.2015 quota a favore del lavoratore

L245

Sgr. territoriale ex DI 8.4.2015 quota a favore del lavoratore

Questi codici devono essere valorizzati nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens. All’atto del conguaglio, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Il testo del messaggio Inps è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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INP16026

Messaggio INPS