

Roma, 19 Settembre 2014
INP14292
SM
Oggetto: Inps. Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio.
Con messaggio n. 6973 del 12 Settembre scorso, l’Inps è intervenuta sul tema del rientro del lavoratore assente per malattia, in anticipo rispetto al termine stabilito nel certificato medico. L’Istituto ha affermato che il datore di lavoro non può acconsentire al suddetto rientro anticipato a meno che il medico curante, visto il decorso più favorevole della malattia, non rettifichi la prognosi originaria riducendo i giorni concessi in origine.
L’Inps è giunta a questa conclusione, tenuto conto che:
– l’art. 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, mentre l’art. 20 del d.lgvo 81/2008, a sua volta, obbliga il lavoratore a prendersi cura della sua salute e di quella delle altre persone sul luogo di lavoro;
– l’attestato di malattia riporta soltanto i giorni concessi dal medico curante, ma non contiene informazioni sulla diagnosi. Pertanto, il datore di lavoro non è in condizione di valutare se il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche in anticipo, in maniera tale da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro in cui opera.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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