INA17240 – Oggetto: Inail. Comunicazione degli infortuni a fini statistici e operativi. Prime istruzioni dell’Istituto.

INA17239 – Oggetto: INAIL. Adeguamento sistemi di autenticazione per l’accesso ai servizi online.

20 Ottobre 2017

FIS17241 – Oggetto: Fisco. Ordinanze della Corte di Cassazione in materia di conseguenze legate al superamento del “de minimis” e alla dichiarazione dei redditi infedele della societ? di persone.

20 Ottobre 2017

INA17239 – Oggetto: INAIL. Adeguamento sistemi di autenticazione per l’accesso ai servizi online.

20 Ottobre 2017

FIS17241 – Oggetto: Fisco. Ordinanze della Corte di Cassazione in materia di conseguenze legate al superamento del “de minimis” e alla dichiarazione dei redditi infedele della societ? di persone.

20 Ottobre 2017

Roma, 20 Ottobre 2017

INA17240
SM

Oggetto: Inail. Comunicazione degli infortuni a fini statistici e operativi. Prime istruzioni dell’Istituto.

Com’è noto, dal 12 Ottobre u.s è entrato in vigore l’obbligo per il datore di lavoro di denuncia, all’Inail, degli infortuni sul lavoro con prognosi di almeno 1 giorno e fino ai 3 gg (escluso quello dell’evento), per finalità di tipo statistico – vedi la nota Conftrasporto INA17226 dell’11 Ottobre u.s.

Per fornire agli utenti le prime istruzioni operative, l’Istituto ha emanato la circolare n. 42 del 12 Ottobre u.s, nella quale dà notizia dell’attivazione del nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, che è l’unico strumento utilizzabile ai fini dell’adempimento in esame.

Qualora, per eccezionali e comprovati motivi tecnici, l’inserimento on line di queste comunicazioni non fosse possibile, esse andranno inviate tramite PEC mediante il modello scaricabile dal sito internet dell’Inail (www.inail.it), alla casella PEC della competente sede locale Inail individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando inoltre copia della schermata di errore restituita dal sistema.

Inoltre, qualora la prognosi del lavoratore infortunato si prolunghi oltre i 3 giorni, il datore di lavoro dovrà inoltrare la “Denuncia/comunicazione d’infortunio” ai fini assicurativi, ai sensi dell’art.53 del DPR 1124/1965; per semplificare l’adempimento, all’interno dell’applicativo “Comunicazione d’infortunio”, utilizzando la funzione “Comunicazioni inviate”, il datore potrà ricercare e convertire, in denuncia, la comunicazione spedita in precedenza.

Per quanto riguarda le conseguenze per il datore di lavoro, legate al mancato invio della comunicazione d’infortunio di almeno 1 giorno a fini statistici, la nota ricorda che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 €. Il mancato invio della denuncia ai fini assicurativi, per gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore ai 3 gg, comporta invece una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 €.

Il testo della nota Inail è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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INA17240

Circolare INAIL n.42