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FIS17241
SM
Oggetto: Fisco. Ordinanze della Corte di Cassazione in materia di conseguenze legate al superamento del “de minimis” e alla dichiarazione dei redditi infedele della società di persone.
Segnaliamo due importanti ordinanze della Corte di Cassazione in materia fiscale, relativamente:
- alle conseguenze per l’impresa, dovute al superamento della soglia del “de minimis”;
- alle conseguenze per il socio a seguito dell’accertamento di maggior reddito, effettuato nei confronti di una società semplice.
- Superamento della soglia degli aiuti “de minimis”.
Con Ordinanza n. 22995 del 2 Ottobre u.s, la Corte di Cassazione (sezione Lavoro), ribadendo precedenti orientamenti, ha affermato che il superamento della soglia sugli aiuti di Stato rientranti nella categoria “de minimis” (che, per l’autotrasporto, ricordiamo essere stata fissata in 100.000 € nel triennio), determina per l’impresa l’obbligo di restituzione dell’intero aiuto e non della sola parte eccedente. Infatti, la Cassazione evidenzia che “..il superamento della soglia muta.. la natura dello sgravio, che non può più essere considerato aiuto di importanza minore ai fini dell’applicazione della disciplina concernente gli aiuti de minimis”; con la conseguenza – prosegue l’Ordinanza – che “riacquista pieno vigore la disciplina del divieto, che investe di necessità l’intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza”.
- Conseguenze per il socio, a seguito dell’accertamento di un maggior reddito effettuato verso la società di persone.
Con Ordinanza n. 22011 del 21 Settembre u.s, la VI sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di un avviso di accertamento effettuato nei confronti di una società semplice (nella fattispecie, si trattava di una società in accomandita semplice), il socio – benché accomandante -, per il semplice fatto di rivestire questa qualifica, è sempre soggetto alla sanzione per infedele dichiarazione (attualmente prevista dall’art. 1 del d.lgs 471/1997, che va dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta). Particolarmente interessanti appaiono due passaggi dell’Ordinanza, alla base di questa conclusione:
- “il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell’ambito della compagine sociale, (anche) nel caso in cui non rivesta la carica di amministratore…, gli consente il controllo dell’attività della società e della sua contabilità e quindi di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito..”
- “il fatto che la contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria non rileva, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l’ausilio di soggetti reputati competenti ed accettando la veste giuridica di socia accomandante, ne ha inevitabilmente assunto i diritti, gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione societaria ricoperta”.
I testi delle due ordinanze, sono disponibili ai link sottoindicati.
Cordiali saluti.
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