
Viabilità – Colle della Maddalena
26 Maggio 2010
ALB10097 – Pedaggi 2009. Approvazione della delibera sulle riduzioni compensate dell’anno 2009.
27 Maggio 2010Roma, 27 maggio 2010
INA10096
SM – MQ
Oggetto: Inail (Autoliquidazione 2009/2010). Riduzione per l’autotrasporto conto terzi e differimento del termine di pagamento al 16 giugno 2010. Nota INAIL prot. 4245 del 27 maggio 2010.
Con nota operativa emanata in data odierna a tutte le proprie strutture territoriali – su sollecitazione della scrivente Confederazione – l’INAIL ha dettato istruzioni in merito alla riduzione dei premi per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ed allo slittamento al 16 giugno 2010 del termine di pagamento, assicurando espressamente la regolarità contributiva, con efficacia retroattiva, delle imprese che nelle more dell’emanazione del decreto legge 72/2010 (cfr. circolare NOR10092 del 23 maggio scorso) non hanno pagato i premi alle scadenze previgenti.
Riduzione dei premi
Con deliberazione n. 98 del 25 maggio scorso, l’INAIL ha approvato per l’anno 2010 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario nonché la riduzione del 14,50 % dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°) ed è stato avviato l’iter per l’adozione del relativo decreto interministeriale da parte dei dicasteri competenti (Economia e Lavoro).
I nuovi tassi, che dovrebbero essere identici a quelli dello scorso anno, verranno comunicati alle imprese con spedizione (prevalentemente telematica o acquisibile sul sito dell’Istituto) del modello 20 SM. Una volta ricevuta detta comunicazione, le imprese potranno procedere a calcolare i premi dovuti applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 febbraio scorso con il modello 1031 o entro il 16 marzo in caso di invio telematico), i nuovi tassi indicati nel predetto modello. Le imprese artigiane procederanno a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di rata 2010, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la riduzione del 14,50 %.
Termine di versamento
La nota operativa INAIL conferma lo spostamento della scadenza del pagamento del premio al 16 giugno 2010.
Il premio può essere versato in unica soluzione oppure a rate che, per effetto del differimento vengono ridotte (da quattro ) a tre (16 giugno; 16 agosto e 16 novembre), di cui soltanto la seconda e la terza saranno maggiorate con gli interessi. I coefficienti da moltiplicare agli importi della seconda e terza rata sono i seguenti:
„X rata 16 agosto 2010: 0,003643288
„X rata 16 novembre 2010: 0,009138082
Le imprese che alla precedente scadenza del 16 aprile hanno già versato il premio, calcolato in base ai tassi precedenti (o, se artigiane, senza la riduzione del 14,50 %) ai premi speciali unitari, possono utilizzare il credito in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità.
La nota operativa dell’INAIL è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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