NOR10092 – Differimento termini in materia ambientale e di autotrasporto. Decreto Legge 20 maggio 2010, n. 72.

Pubblicato il decreto-legge n° 72

23 Maggio 2010

Emanato il DPCM con le prime agevolazioni per gli autotrasportatori

24 Maggio 2010

Pubblicato il decreto-legge n° 72

23 Maggio 2010

Emanato il DPCM con le prime agevolazioni per gli autotrasportatori

24 Maggio 2010

Roma, 24 maggio 2010

NOR10092
MQ

Oggetto: Differimento termini in materia ambientale e di autotrasporto. Decreto Legge 20 maggio 2010, n. 72.

Si fa seguito alla precedente comunicazione in materia (cfr. circolare GOV10080 del 30 aprile 2010) per segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2010 è stato pubblicato il decreto legge 20 maggio 2010, n. 72 recante misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto.
Dallo scorso 21 maggio sono quindi pienamente in vigore le disposizioni che rinviano:

– al 16 giugno 2010 il termine per il versamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Poiché la proroga rinvia un termine già scaduto (alla data del 16 aprile scorso), il decreto legge prevede una specifica sanatoria disponendo espressamente che: “Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi  di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiore a quelle dovute e , pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi”.
Si evidenza che il rinvio della scadenza di pagamento è funzionale alla riduzione dei premi INAIL, quale agevolazione alle imprese di autotrasporto prevista dalla legge finanziaria 2010, ma demandata, nella sua attuazione, ad uno specifico DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e per quanto concerne l’entità della riduzione ad apposita delibera dello stesso INAIL.
Si fa riserva quindi di comunicare le ulteriori notizie necessarie per la fuizione dell’agevolazione in esame;

– al 30 giugno 2010 il termine (già scaduto al 30 aprile 2010) per la presentazione del MUD 2010, cioè la denuncia sui rifiuti gestiti e trasportati nel 2009, da rendere con lo specifico  Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Tale dichiarazione può essere presentata anche su modello analogo a quello utilizzato lo scorso anno, come ripubblicato sul S.O. n. 80 alla G.U. n. 98 del 28.04.2010. Al riguardo, giova segnalare sinteticamente che il MUD va presentato alla Camera di Commercio ove ha sede l’impresa obbligata, su supporto cartaceo o su supporto informatico; che le imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti devono presentare la comunicazione esclusivamente su supporto informatico e che unitamente al MUD, l’impresa deve allegare l’attestazione del versamento postale del diritto di segreteria dovuto alla CCIAA per tale operazione, nella misura di 10 euro per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce rese su supporto informatico (15 euro, per quello su supporto cartaceo);

Il testo del decreto legge 72/2010 è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR10092

Decreto Legge