
INAIL e MUD – Approvato il differimento dei termini di presentazione
2 Maggio 2010
Rubrica Ruote d’Italia su “Il Giornale” del 1° maggio 2010
3 Maggio 2010Roma, 3 maggio 2010
INA10089
MQ-SC
Oggetto: INAIL. Determinazione dei minimali di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2010. Circolare INAIL n.11 del 12 aprile 2010.
L’INAIL, con la circolare in oggetto, fissa i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera utili per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2010.
Generalità dei lavoratori dipendenti.
Il nuovo minimale giornaliero, che tiene conto della variazione ISTAT (pari per l’anno 2010 allo 0,7%), ammonta ad € 43,79 mentre la misura del minimale rapportato a mese ammonta ad € 1.138,54.
Lavoratori part-time
Per i lavoratori part-time la retribuzione oraria da prendere come riferimento è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.
La retribuzione oraria minimale si ottiene nel seguente modo:
• si moltiplica il minimale giornaliero “generale” per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale che devono essere sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali;
• l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
Se, ad esempio, l’orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2010 deve essere calcolata nel seguente modo:
| Anno 2010 | Orario normale | Euro |
| Retribuzione oraria minimale | 39 ore settimanali | 43,79×6:39= 6,74 |
• si divide l’importo della retribuzione annuale tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per lavoratori a tempo pieno.
Si evidenzia che la retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc..
Effettuati i calcoli di cui sopra, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minima e la tabellare. Tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.
Dirigenti
Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.
Se il dirigente svolge un prestazione a tempo parziale, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro part-time.
Alla luce di quanto sopra dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, l’imponibile è, pertanto, il seguente:
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Dal 1° luglio 2009
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Retribuzione convenzionale |
Oraria
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11,10
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| Giornaliera
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88,83
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| mensile | 2.220,73 | |
Retribuzione di ragguaglio
Tale retribuzione si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, cioè:
– importo giornaliero: €47,83;
– importo mensile: €1.195,78.
Partecipanti all’impresa familiare
Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero è pari ad € 48,04 mentre quello mensile ad € 1.201,08.
Lavoratori parasubordinati (Collaboratori a progetto).
La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti” nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Considerato che il rapporto di collaborazione a progetto non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni) al fine di confrontare il minimale ed il massimale con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
L’importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per detti mesi, o frazioni di mesi di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 i valori da prendere in considerazione per i calcoli di cui sopra, sono i seguenti:
– minimale mensile: € 1.195,78;
– massimale mensile: € 2.220,73.
Prestazioni occasionali.
Si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad € 5.000.
Per questi rapporti, i premi devono essere commisurati ai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto, in ogni caso, dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 dei seguenti minimali e massimali:
– giornaliero: € 47,83 – € 88,83;
– mensile: €1.195,78 – € 2.220,73.
La circolare dell’INAIL è disponibile nel link sottostante
Cordiali saluti
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