FIS19285 – Oggetto: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti per gli acquisti di carburante per autotrazione.

CRIBIS – Fallimenti imprese ancora in calo a novembre 2019

18 Novembre 2019

ISTAT – Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica Prof. Gian Carlo Blangiardo

18 Novembre 2019

CRIBIS – Fallimenti imprese ancora in calo a novembre 2019

18 Novembre 2019

ISTAT – Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica Prof. Gian Carlo Blangiardo

18 Novembre 2019

Roma, 18 Novembre 2019

FIS19285
SM

Oggetto: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Con la risposta n. 19 del 14 Novembre u.s, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sugli obblighi di tracciabilità legati agli acquisti di carburante eseguiti dalla struttura associativa (cooperativa, consorzio) nell’interesse delle imprese di trasporto associate che, a loro volta, lo acquistano per rifornire i loro mezzi a prezzi inferiori a quelli di mercato senza procedere al contestuale pagamento, ma utilizzando a tal fine un contratto di conto corrente per la regolazione delle partite di debito e di credito reciproche.

In particolare, l’istante ha chiesto  di conoscere se questo sistema fosse conforme con gli obblighi di tracciabilità vigenti dal 1 Luglio 2018 anche per gli acquisti di carburante ed in forza dei quali, ai fini della deducibilità della relativa spesa dalle imposte dirette e della detrazione IVA, occorre utilizzare strumenti di pagamento diversi dal denaro contante (carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti individuati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 aprile 2018 – vedi nota Conftrasporto FIS18089 del 5 aprile 2018).

L’Agenzia delle Entrate ha dato il suo benestare ma a determinate condizioni, dirette proprio a preservare gli obblighi di tracciabilità di cui sopra:

  1. l’acquisto dell’ente associativo deve avvenire con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;
  2. gli acquisti delle imprese associate, a loro volta, devono anch’essi essere documentati da fattura elettronica;
  3. i rapporti di debito e di credito tra ente associativo e singole imprese, derivanti dal contratto di conto corrente, devono risultare da chiare e dettagliate evidenze contabili;
  4. alla scadenza, i pagamenti degli importi eventualmente non compensati devono effettuarsi con mezzi tracciabili.

A queste condizioni, l’impresa associata può dedurre la spesa del carburante dalle imposte sui redditi e detrarre l’Iva, nonostante il pagamento all’ente associativo non avvenga contestualmente all’acquisto.

Cordiali saluti

FIS19285

Consulenza-giuridica-n.-19_2019