FIS18089 – Oggetto: Cessioni di carburante a soggetti IVA con obbligo di pagamento in moneta elettronica. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

ASS18088 – Oggetto: Incentivi agli investimenti. Punto della situazione.

5 Aprile 2018

FIS18090 – Oggetto: Premi di risultato e welfare aziendale. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5_E del 29 marzo 2018.

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Roma, 5 Aprile 2018

FIS18089
SM

Oggetto: Cessioni di carburante a soggetti IVA con obbligo di pagamento in moneta elettronica. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Facciamo seguito alla nota Conftrasporto FIS18085 del 3 Aprile u.s, per comunicarvi che con provvedimento del 4 Aprile u.s, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato via libera all’utilizzo di tutte quelle forme di pagamento tracciabili (quindi, diverse dal contante) ad oggi utilizzate per gli acquisti di carburante da parte dei soggetti IVA, ai fini sia della detrazione IVA che della deduzione del costo dalle imposte sui redditi.

Com’è noto, infatti, dal 1 Luglio p.v, la detrazione dell’IVA legata ai predetti acquisti di carburanti e lubrificanti, è stata collegata dalla Legge di Bilancio 2018 all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili che il provvedimento in esame provvede ad elencare:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • strumenti elettronici quali, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che permettano anche l’addebito in conto corrente.

Tutti questi strumenti, come precisato dalle Entrate, devono considerarsi validi anche ai fini della deducibilità della spesa.

Inoltre, il provvedimento specifica che possono continuare ad utilizzarsi anche dopo il 1 Luglio p.v:

  • le carte carburante rilasciate dalle compagnie petrolifere nell’ambito di un contratto cd di “netting”, a condizione che le transazioni tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la  società petrolifera e tra quest’ultima e l’utente,  siano regolate con una delle predette modalità di pagamento;
  • le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono l’acquisto esclusivo di carburanti con la stessa aliquota IVA, purché la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica e che il pagamento avvenga con modalità diverse dal contante.

Peraltro, questo provvedimento non scioglie il dubbio evidenziato nella nota Conftrasporto del 3 Aprile u.s, ovvero se queste forme di pagamento siano obbligatorie anche per gli acquisti di carburante per gli autocarri e i veicoli speciali, in ordine alla deducibilità dalle imposte.

Torneremo sul tema non appena ci saranno novità.

Il testo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS18089

Prot 73203 Agenzie delle Entrate