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13 Novembre 2019L’autotrasporto chiede chiarezza. Sui problemi, ma anche su chi deve condividere le soluzioni.
13 Novembre 2019Roma, 13 Novembre 2019
FIS19279
SM
Oggetto: versamenti in acconto per i soggetti ISA, alla luce della rimodulazione prevista dal decreto legge fiscale.
Con la Risoluzione n. 93/E del 12 Novembre u.s, l’Agenzia delle Entrate ha adottato dei chiarimenti sulla rimodulazione dei versamenti dell’acconto Irpef, Ires e Irap decisa dal recente decreto legge “fiscale” (decreto n.124 del 26 Ottobre u.s – vedi nota Conftrasporto NOR19267 del 28 Ottobre), a beneficio dei soggetti ISA per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019.
In particolare, le Entrate hanno evidenziato che la novità si applica a coloro:
- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno detti indicatori), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice da parte del relativo decreto ministeriale di approvazione;
- che trovandosi nelle condizioni descritte sopra, applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfetario, oppure determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Per questi soggetti, il Dl fiscale ha rimodulato in due rate di pari importo (vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento) la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti per le predette imposte. Pertanto – evidenziano le Entrate – per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento.
Cordiali saluti
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