NOR19267 – Oggetto: decreto legge fiscale. Primo commento alle disposizioni di interesse delle imprese di autotrasporto

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28 Ottobre 2019

Roma, 28 Ottobre 2019

NOR19267
SM

Oggetto: decreto legge fiscale. Primo commento alle disposizioni di interesse delle imprese di autotrasporto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 Ottobre u.s è stato pubblicato il decreto legge 124 del 26 Ottobre u.s, dal titolo “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Il provvedimento contiene disposizioni di specifico interesse per le imprese di autotrasporto, quali le seguenti.

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (art.8).

Ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, a partire dal 1 Gennaio 2020 l’art.8 del d.l fiscale (che modifica l’art. 24 ter – comma 4 del T.U sulle accise – d.lgs 504 del 26 Ottobre 1995) introduce un rapporto minimo Km percorsi/litri consumati di 1/1, al di sotto del quale l’Agenzia delle Dogane non riconoscerà il beneficio. 

I motivi che hanno indotto il Governo ad introdurre questo parametro, sono stati evidenziati nella relazione tecnica di accompagnamento del decreto:

Sulla base dei dati di consumo e di percorrenza dell’anno 2018, è stato calcolato che la distribuzione della percorrenza specifica per l’intera popolazione degli autoveicoli ammessi all’agevolazione ha un massimo per valori compresi tra 2,5 – 3,0 km/litro ed andamento decrescente per percorrenze specifiche inferiori e superiori. 

In tale intervallo si colloca, pertanto, la percorrenza specifica che, in condizioni normali di esercizio, ci si può attendere per un generico autoveicolo avente diritto.  

La predetta distribuzione presenta anche un considerevole numero di autoveicoli che hanno registrato percorrenze specifiche inferiori a 1 km/litro, vale a dire consumi di gasolio quasi tripli rispetto al predetto valore normale (trattasi di circa il 13 % dell’intera popolazione, di cui il 3,5 % non ha dichiarato alcuna percorrenza).

Al fine di evitare fattispecie elusive e per incentivare il consumo efficiente di gasolio nell’attività di autotrasporto, la proposta normativa di che trattasi, ha lo scopo di introdurre una percorrenza specifica minima di 1 km/litro. Qualora siano registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l’agevolazione è, comunque, riconosciuta fino al predetto limite.

I risparmi di spesa per lo Stato, sono stati quantificati in 40,5 milioni di euro per il 2020 e 81,1 milioni per gli anni successivi.

  • INCENTIVI ULTERIORI ALLA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI PESANTI FINO A EURO 4 E CONTESTUALE ACQUISIZIONE DI MEZZI EURO 6 O AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA (art. 53)

L’art. 52 prevede nuovi incentivi per favorire il ricambio del parco veicolare che, è bene evidenziare da subito, non saranno cumulabili con quelli previsti dai recentissimi decreti investimenti 2019 (sui quali vedi la nota Conftrasporto NOR19266 del 25 Ottobre u.s), per cui per lo stesso veicolo se ne potrà chiedere soltanto uno dei due.

In particolare, la disposizione stanzia 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019 e 2020, per finanziare gli investimenti avviati a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione (quindi, salve sopraggiunte indicazioni contrarie, dal 27 Ottobre u.s, ovvero la data di entrata in vigore del decreto legge in commento)  fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full elettrici) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.
Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento risorse e, ferma restando la non cumulabilità già descritta con altre agevolazioni sugli stessi investimenti (comprese quelle concesse a titolo de minimis), l’importo massimo sarà compreso tra un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20.000 €. Spetterà comunque ad un successivo decreto ministeriale (da emanare, in linea teorica, entro l’11 Novembre p.v – ovvero 15 gg dall’entrata in vigore del decreto), il compito di stabilire modalità e termini di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, l’entità del contributo massimo riconoscibile e le modalità di erogazione dello stesso.

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL’IVA SUI CORSI PER IL RILASCIO DELLE PATENTI (ART. 32)

L’Art.32 detta disposizioni in materia di adeguamento dell’Italia alla nota Sentenza della Corte di Giustizia del 14 Marzo 2019, sulla illegittimità dell’esenzione dall’IVA dei corsi finalizzati al rilascio delle patenti di guida. In particolare, il comma 2 assoggetta ad IVA soltanto le prestazioni d’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Le altre categorie di patenti di guida, invece, rimangono esenti da IVA in quanto preordinate all’esercizio di una attività professionale.

Il successivo comma 3, invece, intende salvaguardare coloro che, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, a seguito della citata Sentenza hanno assoggettato ad imposta le prestazioni didattiche specifiche.

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Inoltre, il decreto contiene altre disposizioni di interesse per il mondo delle imprese, sulle quali ci riserviamo di ritornare più avanti con ulteriori approfondimenti:

  • Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera (art.4). A partire dal 1 Gennaio 2020, il committente, sostituto d’imposta, che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nella predetta esecuzione. L’obbligo in questione, si riferisce a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. A tal fine l’importo, corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto, è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici. Entro lo stesso termine, inoltre, al committente deve essere trasmesso via PEC l’elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, la retribuzione corrisposta collegata alla prestazione e l’ammontare delle ritenute fiscali eseguite – sempre nel mese precedente – nei confronti di questi lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Il comma 12 prevede un meccanismo per far si che ai predetti versamenti possano provvedere direttamente le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, che si basa sul rilascio di una certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in presenza di determinate condizioni (risultare in attivita’ da almeno cinque anni o aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni; non aver iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.). Sarà tuttavia un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 gg, a fissare le modalità di rilascio di questa certificazione.
    Quanto al “reverse charge”, con una disposizione subordinata al rilascio dell’autorizzazione in deroga da parte della U.E (art.4, commi 3 e 4), se ne prevede l’introduzione negli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) nell’attività che costituisce il core business aziendale del committente.
  • Contrasto alle frodi in materia di accisa e nel settore dei carburanti (artt. 5 e 6);
  • Introduzione del Das Telematico (art.11). Entro il 30 giugno 2020, scatterà l’obbligo del DAS telematico, per gli esercenti i depositi gestiti sia in regime sospensivo sia ad imposta assolta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell’intera filiera logistica nazionale.
  • Modifiche al regime dell’utilizzo del contante (art.18). Viene ridotto l’attuale limite di utilizzo del denaro contante (inferiore a 3.000 €) che passerà a 2.000 € dal 1 Gennaio 2020 e a 1.000 € dal 1 Gennaio 2022.
  • Modifica degli acconti di imposta a partire dal 2019 (art. 58). Contrariamente a quanto era stato preannunciato dal MEF nel suo comunicato del 14 Ottobre u.s (vedi nota Conftrasporto FIS19257 del 16 Ottbre u.s), il decreto fiscale non prevede nessun rinvio nel pagamento degli acconti delle imposte 2019.
    In sostituzione, l’art. 58 prevede per i soggetti ISA, la rimodulazione della prima e della seconda rata di acconto Irpef, Ires e Irap, nella misura del 50% ciascuna, a partire dal secondo acconto 2019.

Cordiali saluti.

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NOR19267

decreto fiscale 26 ott19