FIS18116 – Oggetto: studi di settore. Modifiche in vigore dal periodo di imposta 2017.

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CIR18117 – Oggetto: Commercio di pallet usati. Conferma dell’obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, previsto dall’art. 128 del TULPS.

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Roma, 8 Maggio 2018

FIS18116
SM

Oggetto: studi di settore. Modifiche in vigore dal periodo di imposta 2017.

Nel periodo di imposta 2017 troveranno ancora applicazione gli studi di settore (in attesa del debutto degli indici sintetici di affidabilità – ISA, che, salvo nuovi rinvii, avverrà il prossimo anno – vedi circolare Conftrasporto FIS18098 del 17 Aprile u.s), ed è per questo motivo che tale strumento è stato sottoposto ad una serie di adeguamenti.

In particolare:

  • Con decreto del Ministro dell’Economia del 23 marzo u.s (su G.U n. 76 del 31 marzo, S.O n. 14) sono state approvate le modifiche per il periodo di imposta 2017, tra le quali figurano:
    • la nota tecnica e metodologica relativa agli interventi correttivi per la gestione delle imprese minori in contabilità semplificata, che determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR;
    • quelle alla nota tecnica e metodologica dello studio di settore WG68U – trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (art. 4 del d.m), con l’aggiornamento delle soglie minima e massima dell’indicatore di coerenza “costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta”, fissate rispettivamente in € 1,13 e 1,25. Inoltre, per i contribuenti che utilizzano prevalentemente gasolio acquisito da cisterne interne all’impresa o tramite consorzi o gruppi di acquisto, il predetto indicatore non fornisce esiti di coerenza per valori inferiori alla soglia minima.
  • Con provvedimento n. 90727/2018, del 3 maggio u.s il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la modulistica e le istruzioni degli studi di settore, anche per tener conto delle novità previste dal già citato d.m del 23 marzo u.s. In particolare, per quanto riguarda lo studio di settore WG68U è stata inserita nel quadro “D – Elementi specifici dell’attività”, la variabile “Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta)”, al fine di gestire la non applicabilità dell’indicatore di coerenza “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta” nella fattispecie sopra indicata, con la conseguentemente eliminazione del rigo Z11. Altre modifiche sono state inserite proprio in vista dell’elaborazione degli ISA. Il provvedimento, completo degli allegati, può essere consultato dal seguente link:
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/
    provvedimenti/2018/maggio+2018+provvedimenti/provvedimento+03052018+sds
  • Con decreto del Ministero dell’Economia del 23 aprile u.s (su G.U n.102 del 4 Maggio 2918), è stata approvata – per il periodo di imposta 2017 – la revisione congiunturale speciale degli studi, per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2017, anche a seguito di adeguamento dichiarino ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il Decreto in esame, per tale annualità non sono assoggettabili ad accertamento.
  • Infine, con un comunicato stampa del 7 Maggio, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che a partire da quella data, il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale del contribuente, contenente le informazioni più significative degli studi presentati nei precedenti periodi di imposta, viene integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016. Pertanto, il contribuente sarà in condizione di consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore e, qualora riscontrasse errori o omissioni, potrà regolarizzare la sua posizione.

Cordiali saluti.

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FIS18116