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CIR18117
SM
Oggetto: Commercio di pallet usati. Conferma dell’obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, previsto dall’art. 128 del TULPS.
Con circolare del 21 Marzo u.s, il Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza sull’applicazione dell’art. 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS – disciplinato con Regio Decreto del 18 Giugno 1931, n. 773) il quale, per gli esercenti che compiono operazioni su cose antiche o usate, prevede l’obbligo di tenuta di un registro delle operazioni giornaliere sul quale annotare le generalità delle controparti delle operazioni di compravendita.
L’argomento interessa da vicino anche le imprese coinvolte nel commercio di pallets visto che, a seguito di una modifica introdotta con decreto legge 225/2010 all’interno dell’art. 11 bis del d.lgs 286/2005, “per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giorno 1931, n 773”.
La circolare è stata emanata per uniformarsi al parere del Consiglio di Stato del 2 Marzo u.s (emesso su richiesta sempre del Ministero dell’Interno), in cui questo Organismo ha escluso che l’art. 128 del TULPS sia stato interessato da abrogazioni – espresse o tacite – dovute all’eliminazione dell’art. 126 del TULPS (ad opera dell’art. 6.1 del d.lgs 222/2016 – cd. SCIA 2), confermandone quindi la vigenza. Gli Interni hanno recepito questo orientamento, affermando nella circolare in esame che “coloro i quali esercitano il commercio di cose …usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato art. 128 del TULPS”.
La mancata tenuta del registro comporta la sanzione prevista dall’art. 17 bis, comma 3 del TULPS (pagamento di una somma da 154 € a 1.032 €), con possibile applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività fino ad un massimo di 3 mesi (art. 17 quater del TULPS). Le irregolarità relative alla vidimazione del registro, all’esibizione agli agenti di PS e alla compilazione, danno invece luogo alla contravvenzione penale di cui all’art 221 TULPS (arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 103 €).
Il testo della circolare ministeriale è disponibile in allegato.
Cordiali saluti.
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