FIS16227 – Oggetto: Fisco. Riammissione alla rateazione dei debitori decaduti dal beneficio. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

INA16226 – Oggetto: Inail. Entrata in vigore del Sinp. Riflessi sulla comunicazione degli infortuni sul lavoro.

4 Ottobre 2016

Trasporti di merci pericolose in regime ADR.

5 Ottobre 2016

INA16226 – Oggetto: Inail. Entrata in vigore del Sinp. Riflessi sulla comunicazione degli infortuni sul lavoro.

4 Ottobre 2016

Trasporti di merci pericolose in regime ADR.

5 Ottobre 2016

Roma, 4 Ottobre 2016

FIS16227
SM

Oggetto: Fisco. Riammissione alla rateazione dei debitori decaduti dal beneficio. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La legge 160 del 7 Agosto 2016 (di conversione del decreto legge 113 del 24 Giugno) ha introdotto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti dal beneficio – tra il 16 Ottobre 2015 e il 1 Luglio 2016 – per le somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o per acquiescenza, con istanza da presentare entro il 20 Ottobre p.v (60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento).

Con la circolare n.41/E del 3 Ottobre u.s l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato il procedimento per accedere a questa nuova opportunità, nell’ambito del quale segnaliamo i passaggi seguenti:

  • l’istanza deve essere presentata anche su carta semplice al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (si tratta di quello che ha emesso il precedente provvedimento di rateazione), entro il 20 Ottobre p.v;
  • l’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti di Legge e, in caso di esito positivo, elabora un nuovo piano rateale di cui informa il contribuente;
  • nei 60 gg successivi al ricevimento della comunicazione, il debitore deve versare la rata iniziale del nuovo piano tramite mod F24, dandone poi notizia all’Ufficio competente nei 10 gg successivi tramite invio di una copia della quietanza di pagamento. A quel punto, l’Ufficio procede a predisporre il piano di rateazione definitivo, con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e degli importi dovuti, comprensivi degli interessi.
  • Il mancato pagamento della rata iniziale, pur in presenza di una istanza di nuova rateazione presentata nei termini, fa si che il debitore permanga nella condizione di “decaduto”, per cui non potrà più accedere al beneficio;
  • il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro le scadenze previste dal piano, comporta la decadenza dalla misura. Pertanto, l’Ufficio provvederà al recupero coattivo di quanto ancora dovuto in base del nuovo piano, inclusa la sanzione aggiuntiva dovuta per la predetta decadenza.

Il testo della nota dell’Agenzia è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

FIS16227

Circolare Agenzia delle entrate 41-e