
La Settimana Sindacale Confederaledal 27 al 31 LUGLIO 2015
31 Luglio 2015
Autotrasportatori disperati
6 Agosto 2015Roma, 6 Agosto 2015
FIS15217
SM
Oggetto: Deduzioni forfettarie delle spese di trasferta delle imprese minori. Rideterminazione degli importi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Facciamo seguito alla precedente comunicazione in tema (vedi la nota Conftrasporto FIS15198 del 3 Luglio 2015), per informarvi che con un comunicato stampa del 6 Agosto, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i nuovi importi delle deduzioni forfettarie delle spese di trasferta sostenute dalle imprese minori – periodo d’imposta 2014 – (art. 66, comma 5, primo periodo del TUIR), che sostituiscono quelli resi noti lo scorso 2 Luglio (sui quali vedi la circolare Conftrasporto FIS15198 del 3 Luglio).
Infatti, i fondi originariamente previsti per questa misura (che, ricordiamo, ammontavano a 60 mln €) sono stati incrementati di ulteriori 35 mln €, rivenienti dalle disponibilità previste per i contributi agli investimenti anno 2015 e per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali.
I nuovi importi sono i seguenti (tra parentesi, sono indicati gli importi del comunicato dell’Agenzia del 2 Luglio, ora sostituiti):
– 44 € (da 18 €) per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
– 15,40 € (da 6,30 €) per i trasporti eseguiti nel Comune in cui ha sede l’impresa;
– 73 € (da 30 €) per i trasporti effettuati oltre i citati ambiti territoriali.
Il comunicato stampa evidenzia, inoltre, che nulla è cambiato in merito all’altra agevolazione oggetto sempre del comunicato stampa del 2 Luglio u.s: si tratta del recupero, fino ad un massimo di 300 € a veicolo, delle somme versate nel 2014 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale, sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci (conto terzi e conto proprio), di categoria euro 2 o superiori, con massa a pieno carico non inferiore alle 11,5 ton; per la compensazione in F24, va utilizzato il consueto codice tributo “6793”.
Il testo del nuovo comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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