FIS13243 – Errati versamenti da parte dei contribuenti. Circolare Agenzia delle entrate n. 27 del 2 agosto 2013.

FIS13242 – Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

7 Agosto 2013

COS13244 – Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto del mese di Luglio 2013, determinati ai sensi dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche.

8 Agosto 2013

FIS13242 – Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

7 Agosto 2013

COS13244 – Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto del mese di Luglio 2013, determinati ai sensi dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche.

8 Agosto 2013

Roma, 7 Agosto 2013

FIS13243
SM

OGGETTO: Errati versamenti da parte dei contribuenti. Circolare Agenzia delle entrate n. 27 del 2 agosto 2013

Con la circolare n. 27 del 2 agosto 2013, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ai versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, secondo cui tali versamenti “(…) possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo“.

– Insufficiente versamento dell’imposta e della maggiorazione nel “termine lungo”

In merito all’omesso o insufficiente pagamento, alle prescritte scadenze, delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione, il legislatore ha previsto due distinti termini: per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, il primo è il 16 giugno, l’altro nei successivi trenta giorni”.
Il versamento nel più ampio termine (“termine lungo”) può considerarsi tempestivo solo se viene versata l’imposta, maggiorata dell’importo pari a 0,40% che si configura come parte del tributo medesimo. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, il versamento nei successivi trenta giorni di un importo minore a quello dovuto (o perché è stata versata la sola imposta senza la maggiorazione o perché è stato effettuato un versamento proporzionalmente insufficiente) non configura un versamento tardivo ma un versamento insufficiente la cui sanzione, pari al 30% dell’importo non versato, deve essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto.

– Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti

Con riguardo, invece, all’efficacia dell’istituto del ravvedimento operoso quando le somme dovute per sanare l’irregolarità commessa siano state commisurate al minor versamento eseguito nel “termine lungo”, ovvero quando l’importo versato a titolo di ravvedimento (sanzione e/o interessi) sia comunque inferiore a quanto dovuto, l’Agenzia chiarisce che “il ravvedimento possa considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all’importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento“.
In ogni caso, il contribuente, potrà sanare i propri errori solo se “in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo“.
Sulla differenza non sanata andranno irrogate, ad opera degli uffici competenti, le sanzioni in misura ordinaria e/o recuperati gli interessi non versati, da computare con decorrenza dalla data dell’originario versamento (16 giugno o 16 luglio).
Nella circolare in esame, gli uffici dell’Agenzia sono chiamati ad applicare i criteri ivi contenuti agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati, e ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente sulla base di principi difformi.

– Carenti versamenti degli importi dovuti per la definizione dell’accertamento

L’Agenzia chiarisce le conseguenze derivanti dall’ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente per un ammontare inferiore a quello dovuto, a fronte dei quali l’acquiescenza all’avviso di accertamento (di cui all’art. 15 del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218) non si ritiene validamente perfezionata, con la conseguente iscrizione a ruolo (o l’affidamento del carico all’Agente della riscossione, in caso di accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010) degli importi non versati e delle sanzioni irrogate nella misura intera.

In specie, l’Agenzia afferma che “se il contribuente intende beneficiare della possibilità offerta dall’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, ma incorre in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute, si è dell’avviso che l’acquiescenza possa ritenersi validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell’accertamento. In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà, naturalmente, subordinato all’integrazione del dovuto da parte del contribuente“.

Analoghe indicazioni valgono anche nel caso di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 472 del 1997, poiché ciò che occorre salvaguardare sono i comportamenti dai quali traspaia con evidenza l’intenzione del contribuente di utilizzare correttamente gli istituti deflattivi del contenzioso.

Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS13243

Circolare Agenzia delle Entrate