
FIS13241 – Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
7 Agosto 2013
FIS13243 – Errati versamenti da parte dei contribuenti. Circolare Agenzia delle entrate n. 27 del 2 agosto 2013.
7 Agosto 2013Roma, 7 Agosto 2013
FIS13242
SM
OGGETTO: Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, vengono disposte le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.
Il provvedimento attua la disposizione di cui dell’articolo 2, comma 36-septiesdecies, del D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla L. n. 148 del 2011 ai sensi del quale l’Agenzia delle Entrate “procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società“.
Questa comunicazione, congiuntamente a quella relativa alla concessione dei beni ai soci e familiari (commentata con la circolare FIS13241 del 7 Agosto 2013), mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per la determinazione sintetica del reddito.
Il provvedimento definisce i soggetti obbligati, l’oggetto della comunicazione e le modalità di effettuazione della stessa.
– Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione
Le imprese, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche, soci o familiari, che hanno concesso all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni di importo non inferiore a 3.600 euro. Tale importo si riferisce distintamente ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue, ed è stato introdotto al fine di semplificare al massimo l’adempimento per i contribuenti.
Inoltre, il provvedimento dispone l’esclusione della comunicazione nelle ipotesi di finanziamenti o capitalizzazione i cui dati sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, quali ad esempio i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
A regime, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. Solo per il 2012, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
Nella comunicazione andranno indicati:
a) il codice fiscale, i dati anagrafici e, per i non residenti, lo Stato estero;
b) l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati da soci o familiari dell’imprenditore nel periodo di imposta.
– Modalità di trasmissione dei dati
La comunicazione va effettuata mediante l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e trasmesso, per i soggetti abilitati, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati. L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante ricevuta, resa disponibile per via telematica entro 5 giorni lavorativi.
Il testo del Provvedimento direttoriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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