FIS13194 – Accise 2013. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al secondo trimestre 2013.

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Roma, 28 Giugno 2013

FIS13194
SM

Oggetto: Accise 2013. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al secondo trimestre 2013.

Con nota prot. RU 75112 del 25.6.2013, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel secondo trimestre 2013 (1 Aprile/ 30 Giugno), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
L’istanza deve essere presentata entro il 31 Luglio p.v, anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, è possibile inoltrarla anche oltre questa scadenza purché entro i due anni da quando la stessa avrebbe dovuto presentarsi (quindi, per il secondo trimestre del 2013, la scadenza ultima è il 31 Luglio 2015 – vedi per ulteriori chiarimenti, sul punto, la nota Conftrasporto FIS12161 del 1 Giugno 2012)
Per quanto riguarda la misura del beneficio, esso risulta sempre pari a 21,418609 centesimi di € al litro ( € 214,18609 per mille litri di prodotto) consumato, ripetiamo, nel secondo trimestre del 2013.

In merito agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che:
– al seguente indirizzo telematico dell’Agenzia:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/ (quindi cliccaare su “Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2013), è disponibile la modulistica ed il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD rom, DVD, pen drive USB – al competente Ufficio delle Dogane o, per gli esercenti comunitari che non presentano la dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio Doganale di Roma I. In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane.

– Una volta sorto il credito d’imposta, (quindi trascorsi 60 gg dal ricevimento, da parte dell’Ufficio delle Dogane, della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti – art. 4.2 del D.P.R 277/2000), l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile entro il 31 Dicembre 2014 (anno solare successivo a quello di origine del credito), con il codice tributo 6740, mentre il rimborso dell’eccedenza non utilizzata potrà essere chiesto entro il 30 Giugno 2015.
– Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS13194

Circolare Agenzia delle Entrate