
INP12295 – Apprendistato. Agevolazioni contributive.
12 Novembre 2012
ASS12297 – Sciopero nazionale indetto dalla CGIL il 14 Novembre. Esenzione nelle imprese ubicate nelle province della Toscana, colpite dall’emergenza maltempo.
13 Novembre 2012Roma, 12 Novembre 2012
FIS12296
SM
Oggetto: acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da soggetti Iva presso dei distributori stradali. Circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Come noto, il “Decreto sviluppo” (D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 – vedi la circolare Conftrasporto NOR11137 del 14 Luglio 2011), ha previsto che i soggetti Iva che paghino gli acquisti di carburante al distributore stradale mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, non sono soggetti all’obbligo della tenuta della scheda carburante.
Con la Circolare n. 42/E del 9 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito al riguardo gli opportuni chiarimenti.
In primo luogo, l’Agenzia delle entrate ha precisato che le modifiche introdotte dal “Decreto sviluppo” in materia di scheda carburante, rappresentano un sistema documentale “alternativo” rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997. In pratica, la nuova disposizione esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che pagano gli acquisti di carburante con carte di credito, carte di debito o carte prepagate,, mentre non tocca i soggetti che effettuano i predetti pagamenti utilizzando mezzi diversi (ad esempio, denaro contante), che pertanto sono ancora soggetti alla scheda carburante.
La carta di credito può utilizzarsi anche per pagare altri acquisti contestualmente al carburante ma, in questo caso, la transazione relativa a quest’ultimo va evidenziata separatamente dal resto.
Circa la documentazione delle operazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica e che dall’estratto conto, rilasciato dall’emittente della carta di credito, emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto come, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo.
Tali indicazioni si riferiscono ad un contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante, per consentire sia la detrazione ai fini Iva sia la deduzione del relativo costo.
Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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