FIS12190 – Sgravi contrattazione II livello anno 2011. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale.

EUR12189 – Programma Marco Polo. Bando 2012
21 Giugno 2012
La settimana sindacale confederaledal 18 al 22 GIUGNO 2012
22 Giugno 2012

Roma, 20 Giugno 2012

FIS12190
SM

Oggetto: Sgravi contrattazione II livello anno 2011. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale.

Il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) che,  per l’anno 2011, rende operativa l’erogazione dello sgravio contributivo connesso con la produttività di secondo livello (decontribuzione), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Decreto interministeriale 24.1.2012 su G.U.132 dell’8.6.2012).
Com’è noto, ai fini della piena operatività del beneficio, è necessario attendere le istruzioni dell’Inps; in attesa di questa istruzioni, illustriamo di seguito i passaggi più importanti del provvedimento.

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi (art.1)
Lo stanziamento è confermato nelle seguenti misure:
– 62,5% per la contrattazione aziendale
– 37,5% per la contrattazione territoriale
con possibilità, per quanto riguarda la messa a disposizione delle risorse (stabilite nel limite complessivo annuo di 650 milioni di euro), che venga operata una riattribuzione delle medesime, in caso di mancato completo utilizzo relativamente alle due predette tipologie.

Ambito di applicazione (art.2)
L’agevolazione interessa i premi di risultato relativi all’anno 2011.
La percentuale di decontribuzione da applicare alla retribuzione annua del lavoratore è   pari al 2,25%. Tale misura è stata individuata, già dallo scorso anno,  con l’obiettivo di poter soddisfare tutte le richieste che verranno presentate dalle aziende.
Per beneficiare dello sgravio, i contratti devono  soddisfare i seguenti requisiti:
a) essere  sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro. E’ possibile usufruire dello sgravio anche per i contratti che non siano stati depositati in precedenza, a condizione che vengano consegnati alla DPL entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedere, nelle erogazioni, la correlazione a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Lo sgravio non è concesso alle aziende non in regola con le norme in materia contributiva  (DURC) e contrattuale.

I datori di lavoro che dovessero fruire indebitamente dell’agevolazione, saranno tenuti al versamento della contribuzione dovuta, maggiorata delle sanzioni civili. Resta salva, inoltre, l’eventuale sanzione penale.

Procedure (art.3)
L’ammissione al beneficio avverrà a seguito di presentazione della  domanda all’INPS, esclusivamente per via telematica, anche per il tramite dei consulenti del lavoro o dei centri servizi.
La domanda deve indicare necessariamente:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente  competente;
d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale e il numero dei lavoratori beneficiari;
e) l’ammontare dello sgravio  sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

Modalità di ammissione (art.4)
L’ammissione allo sgravio decorre dal 60° giorno successivo al termine fissato dall’INPS per la presentazione delle relative istanze.

Qualora le risorse disponibili (650 milioni di euro) non risultassero sufficienti, la normativa prevede che l’Inps riduca la percentuale del beneficio proporzionalmente all’eccedenza  del tetto di spesa.

Il testo del decreto è disponibile in allegato alla presente nota; ci riserviamo comunque di tornare sull’argomento non appena l’Inps avrà adottato le istruzioni operative.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

FIS12190

Decreto Ministeriale