FIS11061 – Iva comunitaria. Regolamento U.E n. 282 del 15 Marzo 2011.

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Roma, 25 Marzo 2011

FIS11061
SM

Oggetto: Iva comunitaria. Regolamento U.E n. 282 del 15 Marzo 2011.

A più di un anno di distanza dall’entrata in vigore, anche in Italia, delle nuove disposizioni in materia di Iva comunitaria (recepite nel nostro Paese con il Decreto Legislativo n. 18 del 1 Febbraio 2010 – vedi la circolare Conftrasporto FIS09246 del 22 Dicembre 2009), l’Unione Europea è tornata ad occuparsi di questo tema con il Regolamento U.E n. 282 del 15 Marzo 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E serie L n.77, del 23 Marzo), per fare chiarezza su alcuni concetti essenziali per l’applicazione della nuova normativa rispetto ai quali, talvolta, i vari Stati membri hanno fornito delle interpretazioni contrastanti.

In particolare, le interpretazioni più importanti hanno riguardato l’art. 44 della direttiva 2006/112 (introdotto dalla direttiva U.E 2008/8), il quale prevede che la prestazione di servizi venga assoggettata ad IVA nel Paese dove il committente ha fissato la sede della propria attività economica; tuttavia, i servizi prestati in favore della stabile organizzazione collocata in un Paese diverso dalla sede dell’attività economica, sono assoggettati ad Iva nello Stato della stabile organizzazione che li utilizzi per soddisfare le proprie esigenze. In mancanza della sede o della stabile organizzazione, il luogo della prestazione dei servizi coincide con il domicilio o con la residenza abituale del soggetto passivo
Tenuto conto di questa fondamentale norma:
– l’art. 10 del Regolamento definisce la sede dell’attività economica, come il luogo dove si svolgono le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. A tal fine, il comma 2 di questa norma prevede che si tenga conto del luogo dove vengono prese le decisioni essenziali sulla gestione generale dell’impresa, del luogo della sede legale e di quello dove si riunisce la direzione. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che ci si trovi di fronte ad una sede.
– L’art. 11 individua la stabile organizzazione, nell’entità diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici, che le consenta di ricevere ed utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di questa organizzazione. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA – precisa il Regolamento al comma 3, art.11 – non basta per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.
– L’art. 12 stabilisce che il domicilio consiste nell’indirizzo che figura nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure l’indirizzo indicato dal soggetto passivo all’autorità fiscale.
– L’art. 13 individua la residenza abituale della persona fisica, nel luogo in cui questa vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali.

Per quanto riguarda l’accertamento dello status di soggetto passivo da parte del destinatario della prestazione (rilevante per l’applicazione della normativa sull’Iva comunitaria), l’art. 18 del Regolamento individua dei criteri a cui può ricorrere il prestatore del servizio:
a) in presenza di un numero di partita Iva comunicato dal destinatario e verificato dallo stesso prestatore, in via elettronica, presso le competenti autorità del Paese di stabilimento del predetto destinatario;
b) se il destinatario lo informa di aver fatto richiesta del numero di partita Iva, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che questi è un soggetto passivo ai fini IVA nel suo Paese di stabilimento.
c) quando il destinatario è stabilito al di fuori della Comunità europea, in presenza di un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti ai sensi della tredicesima direttiva Iva o, in mancanza, di un numero di partita Iva o di un numero analogo attribuito dal Paese extra u.e di stabilimento, ovvero di qualsiasi altra prova che ne dimostri la qualità di soggetto passivo. Naturalmente, anche in questa ipotesi la norma obbliga il prestatore ad appurare l’esattezza delle informazioni ricevute dal destinatario.

Altra norma del Regolamento meritevole di attenzione, a seguito di quanto stabilisce l’art. 44 della direttiva 2006/112, analizzato agli inizi, è rappresentata dall’art. 22 sui criteri per identificare la stabile organizzazione del soggetto passivo Iva. Il prestatore è chiamato ad esaminare la natura e l’utilizzazione del servizio fornito e, se ciò non bastasse, deve verificare se il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro del destinatario, identifichino la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se quest’ultima è l’entità che lo paga. Se anche questi criteri non permettano di far chiarezza , nonché quando il servizio prestato si collochi nel quadro di un contratto che non permetta di identificarne o quantificarne l’utilizzo, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo dove il destinatario ha fissato la sede dell’attività.

Il testo del Regolamento è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS11061

Regolamento UE