
Avviso condizioni metereologiche avverse
5 Gennaio 2011
COS11005 – Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Novembre 2010).
10 Gennaio 2011Roma, 10 Gennaio 2011
FIS11004
SM
Oggetto: Iva comunitaria. Autorizzazione agli acquisti e cessioni intracomunitarie. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Con due provvedimenti del 29 Dicembre u.s, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla disposizione introdotta dall’art. 27 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, al fine di applicare in Italia la normativa comunitaria in materia di prevenzione delle frodi Iva: si tratta dell’autorizzazione che deve essere concessa dall’Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio – assenso, per poter effettuare le operazioni intracomunitarie previste dal titolo II, Capo II del D.P.R 633/1972 (si tratta degli acquisti e delle cessioni di beni), a seguito della quale l’impresa viene inserita nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi intracomunitari (Vies).
In particolare, coloro che dal 31 Maggio scorso hanno deciso di intraprendere un’attività economica, devono manifestare l’intenzione ad effettuare degli scambi intracomunitari all’interno della dichiarazione di inizio attività, compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, l’Agenzia valuterà se ricorrono i requisiti necessari per operare in ambito intracomunitario e, in caso affermativo, inserirà l’istante nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi intracomunitari (Vies); soltanto da quel momento (quindi dal 31° giorno, in assenza di un provvedimento di diniego dell’Agenzia) il soggetto potrà compiere operazioni intracomunitarie, mentre fino al 30 giorno potrà effettuare soltanto operazioni Iva interne.
Regole particolari sono state poi dettate verso i soggetti già operativi:
a) che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva dal 31 Maggio 2010 al 28 Febbraio 2011;
b) che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 Maggio 2010, data di introduzione del nuovo obbligo.
Per i primi, il par. 3 del provvedimento direttoriale prevede l’esclusione dal Vies non solo quando la volontà di operare in ambito intracomunitario non venga espressa nella dichiarazione di inizio attività, ma anche nel caso in cui, nel secondo semestre 2010, non abbiano posto in essere operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei modelli Intrastat. Naturalmente, questi soggetti potranno chiedere l’inclusione nel Vies anche dopo il 28.2.2011 con un’istanza all’Agenzia delle Entrate, la quale, a sua volta, verificherà l’esistenza dei presupposti di Legge.
Per i secondi, l’esclusione dal Vies entro il 28.2.2011 avverrà quando:
– non abbiano presentato i modelli Intrastat delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010;
– ovvero, nonostante la presentazione dei suddetti modelli Intrastat, non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.
Anche in questo caso, l’impresa intenzionata ad effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni, potrà ottenere l’inserimento nel Vies dietro istanza da presentare all’Agenzia dell’ Entrate.
Evidenziamo che, allo stato attuale e salvo ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni intracomunitarie soggette all’adempimento sono soltanto quelle legate alla compravendita di beni, visto che l’art. 27 del D.L 78/2010 rinvia per la loro individuazione al titolo II, capo II del d.l. 30.8.1993, n. 331; pertanto, la prescrizione non sembra comprendere le prestazioni di servizi rese/ricevute in ambito U.E .
Cordiali saluti.


