

Roma, 6 Aprile 2010
FIS10061
SM
Oggetto: Rimborso dell’Iva assolta dagli operatori italiani in altri Stati U.E. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Com’è noto, tra le novità legate all’entrata in vigore della nuova disciplina sull’Iva comunitaria (D.lgvo n. 18 dell’11 Febbraio 2010, sul quale vedi la circolare Conftrasporto FIS10039 del 22 Febbraio 2010), vi è quella concernente i rimborsi dell’imposta per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani in un altro Stato europeo: infatti, l’art. 1, lettera t) del predetto D.lgvo stabilisce che le relative richieste devono presentarsi esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale provvede poi ad inoltrarle allo Stato membro obbligato.
Con un provvedimento direttoriale del 1 Aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le formalità per ottenere i predetti rimborsi Iva occupandosi, tra l’altro, di alcuni aspetti relativi all’istanza, ed in particolare:
– della scadenza per l’invio all’Agenzia delle Entrate, fissata al 30 Settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dalla Stato membro competente per il rimborso;
– del contenuto, rispetto al quale l’Agenzia ha informato che metterà a disposizione, sul proprio sito internet, un elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato;
– delle modalità di inoltro al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mediante il Servizio telematico Entratel o Internet (Fiscoonline), oppure tramite intermediari abilitati o determinati soggetti appositamente autorizzati o, infine, attraverso le camere di commercio italiane all’estero;
– del ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate, che rilascia all’utente una ricevuta in formato elettronico entro 5 gg lavorativi dal corretto invio del file;
– dell’invio allo Stato membro competente, da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dal ricevimento, salvo il verificarsi di una delle cause ostative previste dalla normativa IVA (es, soggetto che nel periodo di riferimento del rimborso, ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette, che no danno diritto alla detrazione dell’imposta);
– della possibilità di presentare una domanda correttiva dei dati originariamente inseriti.
Nello stesso provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di richiesta del rimborso Iva, per gli acquisti effettuati in Italia da parte di operatori comunitari ed extracomunitari (per questi ultimi, limitatamente agli Stati con i quali esistono accordi di reciprocità, ed a partire dal 3 Maggio 2010): le richieste di rimborso vanno presentate all’amministrazione competente dello Stato membro di stabilimento, la quale provvederà poi ad inoltrarla all’Agenzia delle Entrate.
Il testo del provvedimento appena commentato, è disponibile al link sottoelencato.
Cordiali saluti.
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